COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 15/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare MEDITERRANEA CLUB – (avverso decisione ripetizione GARA SICANIA/MEDITERRANEA CLUB del 21.1.12006 – CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE – SERIE D- C.U. n. 25 del 22.02.2006 C.P. MESSINA) – Proc. n° 50/B

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 41 del 15/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare MEDITERRANEA CLUB – (avverso decisione ripetizione GARA SICANIA/MEDITERRANEA CLUB del 21.1.12006 – CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE – SERIE D- C.U. n. 25 del 22.02.2006 C.P. MESSINA) – Proc. n° 50/B Su reclamo proposto dalla Società Sicania avverso la regolarità della gara indicata in epigrafe, il Giudice Sportivo ne ha disposto l’annullamento, disponendone la ripetizione; Sostiene il decidente che l’operato del direttore di gara, che ha privato del possesso di palla la reclamante, senza adottare alcun provvedimento disciplinare per l’irregolare cambio volante del portiere e senza neutralizzare il tempo perso a causa delle discussioni seguite al cambio stesso, ha “arrecato ingiustificato nocumento” alla reclamante e determinato, conseguentemente, la mancata regolarità della gara. Propone appello la Società Mediterranea Club, denunciando in via principale l’inammissibilità del reclamo in primo grado ex art. art. 12 comma 4 e 24 comma 3 del C.G.S. e sostenendo in subordine, qui in sintesi, l’incongruità della decisione del Giudice Sportivo “che da una scorrettezza posta in essere dalla Società Sicania e da un presunto errore arbitrale ha leso il diritto di questa Società a vedere riconosciuto il risultato correttamente conseguito in campo” La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue: 1) Non può non essere condiviso l’assunto della reclamante circa l’inammissibilità del reclamo in primo grado, tenuto conto che qui non si verte in tema di decisioni valutabili con criteri esclusivamente tecnici né devolute all’esclusiva competenza del direttore di gara; 2) In punto di fatto è avvenuto che il direttore di gara, accortosi all’effettuazione di una rimessa dal fondo da parte della Società Sicania che la stessa apparentemente non avesse più un portiere, chiedendo spiegazioni, apprendeva che la Società Sicania aveva operato la sostituzione volante del portiere, che però non indossava la maglia di colore diverso da quella dei compagni, come previsti dal regolamento (regola 3).Non potendo identificare chi tra i componenti della Società Sicania, avesse sostituito il portiere, il direttore di gara non comminava nessuna ammonizione, ma assegnava un calcio di punizione indiretto a favore della Società Mediterranea Club; Nel frattempo la Società Sicania, probabilmente con l’intento di accelerare la ripresa del gioco, faceva rientrare il portiere originario sostituendo un proprio calciatore. Non risulta agli atti ufficiali che il direttore di gara abbia preteso il rientro del portiere sostituito; 3) Nessuna irregolarità circa lo svolgimento della gara è ravvisabile nei fatti come sopra descritti. E’ vero infatti che la sostituzione volante del portiere è sempre ammessa, purché lo stesso indossi una maglia di colore diverso ed appare corretto che l’arbitro abbia assegnato un calcio di punizione indiretto alla Mediterranea Club, non potendo inoltre ammonire il calciatore subentrante, non avendone notato la sostituzione, mentre essa avveniva. E non risulta dagli atti che potesse trattarsi di persona non identificata e quindi non avente titolo a partecipare alla gara, sia perchè nessuna della delle parti ha evidenziato tale circostanza, Giudice Sportivo compreso, e sia perché il direttore di gara ha di contro chiaramente affermato che la Società Sicania gli confermava che il portiere era stato sostituito nelle fasi precedenti da un compagno, senza però indossare una maglia di colore diverso” 4) Analogamente non può condividersi l’assunto del Giudice Sportivo circa il nocumento intervenuto per “la negazione del tempo del recupero”, trattandosi di valutazione devoluta alla discrezionalità del direttore di gara; 5) Non sarebbe peraltro conforme a giustizia ed equità l’annullamento della gara è a tutto vantaggio della squadra perdente in campo, per una irregolarità dalla stessa commessa; P.Q.M. DELIBERA: in accoglimento dell’appello proposto dalla Società Mediterranea Club, di annullare la delibera del Giudice Sportivo come sopra impugnata; di ripristinare il risultato conseguito in campo; senza addebito di tassa.
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