COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 41 del 16/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 159 / Stagione sportiva 2005/2006 – cc. – Reclamo proposto dalla A.S.D. Montaione con il quale si impugna il provvedimento disciplinare assunto nei confronti del calciatore Fabio Barbanti con la comminazione della squalifica per tre giornate (C.U. n. 37 del 23.02.2006).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 41 del 16/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PROMOZIONE 159 / Stagione sportiva 2005/2006 - cc. - Reclamo proposto dalla A.S.D. Montaione con il quale si impugna il provvedimento disciplinare assunto nei confronti del calciatore Fabio Barbanti con la comminazione della squalifica per tre giornate (C.U. n. 37 del 23.02.2006). Il reclamo proposto dalla ASD Montaione, volto a contestare il provvedimento indicato in epigrafe, si articola sulla assenza di frasi offensive nella protesta rivolta verso l’A.A. e nella eccessività della sanzione irrogata che, ritiene, possa essere determinata in due giornate di gara. Afferma infatti la reclamante che il calciatore ha solo protestato in maniera animata alla segnalazione del fuori giuoco fischiatogli contro, ritenuto da lui inesistente, con frasi non offensive che, peraltro, non indica. Rileva ancora che il calciatore, ad ulteriore dimostrazione del comportamento tenuto, è uscito dal campo senza ulteriori proteste e, anche in questo caso, senza rivolgere alcuna offesa. Peraltro precisa che le offese indicate dall’A.A. non risultano dal rapporto del D.G.. La C.D. acquisito il supplemento di rapporto dall’A.A. richiama la attenzione della reclamante sulla circostanza che allorché un fatto sfugga, per qualsivoglia motivo, alla attenzione dell’arbitro, ma esso sia stato notato da un A.A., il rapporto di quest’ultimo fa piena fede agli effetti delle decisioni disciplinari (art. 31 C.G.S.). Nel caso di specie le offese sono state rivolte direttamente all’A.A. il quale ha richiamato la attenzione del D.G. che ha assunto il provvedimento di espulsione : il fatto contestato è quindi integralmente confermato. Per quanto si riferisce alla doglianza della Società sulla entità della sanzione questo Collegio rileva che le offese sono state rivolte in due distinte occasioni, prima e dopo il provvedimento di espulsione. Nella seconda occasione esse potevano essere udite solo dall’A.A. perché rivoltegli nel momento in cui il calciatore, uscendo dal campo, gli si era avvicinato per porgergli la mano (gesto, questo, incomprensibile e comunque inutile). L’entità del provvedimento impugnato è del tutto congrua venendo di norma le offese agli Ufficiali di gara sanzionate con la squalifica per due giornate, cui ne deve essere aggiunta un’altra per la reiterazione. P.Q.M. La C.D. delibera di respingere il reclamo disponendo l’incameramento della tassa ad esso relativa.
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