COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 41 del 16/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 140/06-rg. Reclamo della A.C. Laterina avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Valenti Michele per sette gare effettive. (C.U. N.34 del 02-02.06.)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 41 del 16/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 140/06-rg. Reclamo della A.C. Laterina avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Valenti Michele per sette gare effettive. (C.U. N.34 del 02-02.06.) Nel corso della gara Incisa-Laterina, valevole per il campionato di 1 categoria, il calciatore Valenti Michele veniva espulso dal campo per somma di ammonizioni. Alla notifica del provvedimento offendeva il D.G. Subito dopo spingeva violentemente un giocatore avversario facendolo indietreggiare per circa un metro e, poi, raccolto il pallone lo scagliava con violenza contro il petto di un altro giocatore avversario, senza procurargli alcuna conseguenza. Per tale comportamento veniva squalificato per sette gare. Con rituale reclamo la A.C. Laterina contesta il provvedimento del G.S., lamentandosi della eccessiva severità. Secondo la reclamante, infatti, il comportamento del proprio tesserato appare connotato, secondo quanto descritto dal D.G. nel rapporto gara, da particolare violenza. In realtà si sarebbe trattato di una reazione nei confronti di avversari che lo avevano circondato con aria minacciosa oltre ad offenderlo pesantemente. Per tali motivi la reclamante chiede una notevole riduzione della squalifica e chiede anche di essere ascoltata. In data 10-03-06 è comparso davanti a questa C.D. il sig. Bianchi Lorenzo in qualità di Presidente della A.C. Latrina. Quest’ultimo nel ribadire i motivi del reclamo, sottolineava la provocazione subita dal proprio tesserato che poi è stata la conseguenza del comportamento tenuto nei confronti dei giocatori avversari. L’arbitro nel supplemento di rapporto gara ha sostanzialmente ribadito quanto già descritto nel rapporto gara. Dall’esame degli atti di gara e da quanto udito dal Presidente della società reclamante gli accadimenti in contestazione rimangono confermati nella loro dinamicità. Sebbene confermati i fatti in questione appaiono eccessivamente sanzionati, stante anche alle conseguenze alquanto limitate che hanno prodotto. Lo stesso supplemento di rapporto gara sottolinea come il comportamento del giocatore, sebbene sia da qualificare come violento, non ha causato la benché minima conseguenza. Appare, pertanto, più equo stimare in cinque giornate la sanzione a carico del giocatore. P.Q.M. La Commissione Disciplinare accoglie il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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