COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 41 del 16/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 156/06-rg. Reclamo della A.C. Laterina avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Bakoulias Paolo fino al 16/04/06. ( C.U. N.36 del 16-02-06).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 41 del 16/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 156/06-rg. Reclamo della A.C. Laterina avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore Bakoulias Paolo fino al 16/04/06. ( C.U. N.36 del 16-02-06). In segno di protesta il calciatore in epigrafe scagliava il pallone verso il D.G., colpendolo alla schiena senza procurargli alcuna conseguenza. Con la suddetta motivazione il G.S. squalificava il giocatore per due mesi. Propone reclamo la A.C. Laterina, lamentandosi della eccessiva severità del G.S., stante l’assoluta involontarietà del fatto in contestazione, avendo il calciatore in questione calciato il pallone in segno di protesta e non certamente per colpire l’arbitro. Oltretutto il giocatore subito dopo aver colpito l’arbitro gli si avvicinava e si autoaccusava del gesto, scusandosi e accettando serenamente il provvedimento di espulsione. La reclamante chiede, infine, di essere ascoltata. In data 10-03-06 compariva davanti a questa C.D. il sig. Bianchi Lorenzo in qualità di Presidente della A.C. Latrina. Quest’ultimo ribadiva l’assoluta involontarietà del gesto compiuto dal proprio tesserato, sottolineando il fatto che il D.G. si trovava a 7/8 metri dal calciatore, pertanto ad una distanza alquanto rilevante per tentare di colpirlo volontariamente. Sottolineava, infine,che il giocatore al momento della notifica del provvedimento di espulsione si allontanava dal terreno di gioco senza protestare. Nel supplemento di rapporto gara l’arbitro afferma che nel momento in cui il giocatore in questione colpiva il pallone si trovava in movimento e ,pertanto, ritiene plausibile che il medesimo non avesse intenzione di colpirlo. Esaminati gli atti di gara questa Commissione Disciplinare ritiene equa la sanzione comminata dal G.S. Quest’ultimo,infatti, nel quantificare la sanzione da applicare al caso in questione ha già tenuto conto di tutte le osservazioni contenute nel reclamo. E’ di tutta evidenza che se l’arbitro avesse avuto la convinzione o comunque la percezione di un comportamento volontario del giocatore, teso a colpirlo con l’intenzione di volergli procurare anche conseguenze fisiche, la sanzione del G.S. sarebbe stata molto più severa. Pertanto pur in considerazione dell’atteggiamento leale tenuto dal giocatore nei confronti dell’arbitro, autoaccusandosi del fatto, la sanzione in contestazione rimane ben calibrata avendo il G.S. già considerato i fatti sopra esposti. P.Q.M. Questa C.D. respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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