COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 41 del 16/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 163/06-gl.Gara Morianese – Virus Camporgiano ( 0-1) del 19/02/06 – Campionato di II categoria, in C.U. Regionale Toscana n.37 del 23/02/2006.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 41 del 16/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 163/06-gl.Gara Morianese – Virus Camporgiano ( 0-1) del 19/02/06 - Campionato di II categoria, in C.U. Regionale Toscana n.37 del 23/02/2006. Reclamo della società Morianese avverso la squalifica per 5 giornate inflitta al calciatore Costa Simone “per condotta violenta verso un calciatore avversario che riportava conseguenze”. La reclamante non contesta il fatto, stigmatizzando lo stesso, tuttavia ritiene che le conseguenze del medesimo non siano state tali da portare una sanzione così severa verso il proprio tesserato. Chiede in conclusione una riduzione della sanzione. La C.D. esaminati gli atti ufficiali respinge il reclamo. Il rapporto dell’arbitro è chiaro allorché descrive il fatto: “colpiva violentemente al volto con uno schiaffo il giocatore avversario…che cadeva a terra con un labbro sanguinante”. Tale condotta deve essere senza ombra di dubbio annoverata fra quelle da considerarsi di particolare gravità, pertanto la sanzione appare ben calibrata nel suo ammontare. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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