COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 41 del 16/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 154/06-gc – Reclamo presentato dall’U.S. Ghivizzano avverso la decisione del G.S. Regionale che ha squalificato il sig. Vichi Emanuele fino al 16.09.2006 e comminato la sanzione dell’ammenda di € 300,00 alla società. C.U. N° 36 del 16.02.2006.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 41 del 16/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 154/06-gc - Reclamo presentato dall’U.S. Ghivizzano avverso la decisione del G.S. Regionale che ha squalificato il sig. Vichi Emanuele fino al 16.09.2006 e comminato la sanzione dell’ammenda di € 300,00 alla società. C.U. N° 36 del 16.02.2006. Il Giudice Sportivo Regionale comminava la squalifica in epigrafe al giocatore Vichi Emanuele poiché questi, espulso per somma di ammonizioni, si avvicinava al D.G. e, mettendogli le mani sul petto, lo spingeva spostandolo di circa mezzo metro, facendolo cadere a terra. L’ammenda a carico della società veniva comminata per il contegno ripetutamente offensivo verso il D.G., a fine gara, e per aver, alcuni propri sostenitori, eseguito con la propria autovettura manovre pericolose per l’incolumità dell’arbitro. Il fatto accadeva nel corso dell’incontro Ghivizzano – Piazza Al Serchio del 12.02.2006. Con il reclamo proposto, la società U.S. Ghivizzano sostanzialmente nega l’accaduto; dopo alcune descrizioni di fatti di gioco e decisioni tecniche, che qui non sono rilevanti, afferma che il Vichi avrebbe solo sfiorato l’arbitro, per di più involontariamente; il D.G. si sarebbe spostato all’indietro per timore, e sarebbe caduto a terra. Anche in merito ai fatti che hanno comportato l’irrogazione dell’ammenda, la reclamante nega quanto addebitatole. Nel supplemento di rapporto richiesto all’arbitro ai fini istruttori, il D.G. conferma in buona sostanza l’accaduto, evidenziando che la caduta non causava alcuna conseguenza fisica. Sul comportamento del pubblico fornisce una particolareggiata versione della dinamica dei fatti. Alla luce dei documenti in proprio possesso, la C.D. rileva come i due fatti contestati siano effettivamente accaduti, così come ben riferiti dall’arbitro; quanto affermato dalla società appare privo di fondamento. In merito all’entità delle sanzioni comminate, si evidenzia come i sette mesi appaiano assolutamente congrui, tenuto conto che l’arbitro ha in ogni caso subito una spinta – per quanto lieve potesse essere – che lo ha fatto cadere a terra. La mancanza di conseguenze fisiche trova riscontro nell’entità della sanzione, che sarebbe stata senz’altro più severa ove il D.G. avesse riportato postumi o conseguenze anche momentanee. Sulla sanzione pecuniaria, tenuto conto anche di quanto evidenziato nel supplemento di rapporto, non si comprende come possano esserci gli estremi per una sua riduzione. La decisione del Primo Giudice, quindi, appare senz’altro equa e conforme all’accaduto. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
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