COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 41 del 16/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 161/06-cr. Reclamo della Casalguidi calcio avverso l’esito gara San Marcello – Casalguidi del 25.02.2006 valida per il campionato di terza categoria (risultato 3 – 0 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 41 del 16/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 161/06-cr. Reclamo della Casalguidi calcio avverso l’esito gara San Marcello - Casalguidi del 25.02.2006 valida per il campionato di terza categoria (risultato 3 – 0 ) Con tempestivo e formalmente corretto reclamo la soc. Casalguidi chiede vedersi assegnare vinto l’incontro in oggetto indicato sostenendo che allo stesso abbia preso parte il calciatore Kurti Edison matricola 3598238 tesserato per la U.C Appennino Pistoiese fino al 16.12.2005 quando e’ stato inserito in “lista di svincolo suppletiva” rimanendo di fatto libero. Niente ha controdedotto la societa’ adita malgrado ritualmente avvisata. Il reclamo e’ infondato e merita di essere respinto. Il calciatore Kurti Edison , risulta regolarmente tesserato per il G.S San Marcello dal 17.12.2005 come risulta dalla comunicazione fatta pervenire a questo collegio dall’Ufficio tesseramenti del C.R.Toscana. P.Q.M La C.D respinge il reclamo ordinando l’acquisizione della tassa relativa.
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