COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 41 del 16/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 137/06-gc – Reclamo presentato dall’U.S. Affrico avverso la decisione del G.S. Provinciale di Firenze che ha squalificato il sig. Benvenuti Andrea fino al 31.03.2006.(C.U. N° 32 del 08.02.2006.)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 41 del 16/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 137/06-gc - Reclamo presentato dall’U.S. Affrico avverso la decisione del G.S. Provinciale di Firenze che ha squalificato il sig. Benvenuti Andrea fino al 31.03.2006.(C.U. N° 32 del 08.02.2006.) Il Giudice sportivo Provinciale di Firenze comminava la squalifica fino al 31.03.2006 al sig. Benvenuti Andrea, allenatore, poiché allontanato per aver offeso il D.G., da fuori dal recinto di gioco continuava nelle offese fino alla fine della partita. L’episodio accadeva nel corso dell’incontro Affrico – Olimpia del 04.02.2006. Avverso tale decisione proponeva reclamo l’U.S. Affrico. La società ammette le prime offese al D.G., ma nega quelle successive e reiterate, profferite fuori dal recinto di gioco. Conclude con le richieste di riduzione della sanzione e di audizione personale. Alla sessione odierna è presente la società, rappresentata dal proprio dirigente accompagnatore munito di delega depositata agli atti. La reclamante conferma quanto già scritto nel reclamo, precisando alcune circostanze che si sarebbero verificate nello scambio di frasi con l’arbitro. Il D.G., nel supplemento di rapporto, in sostanza conferma quanto già indicato, precisando anche la posizione dove si trovava il sig. Benvenuti, una volta allontanato dal recinto di gioco. Alla luce delle carte, i fatti appaiono provati; la tesi della società non trova riscontro né conferma. Sull’entità della sanzione comminata, questa è assolutamente in linea con quanto già irrogato in situazioni similari a carico di dirigenti. Ragioni di equità, pertanto, non consentono alcuna riduzione. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
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