COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 41 del 16/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE 157 / Stagione sportiva 2005/2006 – cc. – Reclamo proposto dalla S.S. Futsal Montelupo C5 avverso il provvedimento con il quale il G.S. Regionale ha squalificato fino al 23 febbraio 2007 il giocatore Agnoletti Marco. C.U. n. 37 del 23 febbraio 2006

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 41 del 16/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE 157 / Stagione sportiva 2005/2006 - cc. - Reclamo proposto dalla S.S. Futsal Montelupo C5 avverso il provvedimento con il quale il G.S. Regionale ha squalificato fino al 23 febbraio 2007 il giocatore Agnoletti Marco. C.U. n. 37 del 23 febbraio 2006 “Per avere scagliato il pallone contro l’arbitro raggiungendolo alla schiena e procurandogli forte dolore. Viene revocato il provvedimento di squalifica a carico di Bertuccio Marco in qualità di capitano di squadra. Vedi C.U. n. 36 del 16.02.2006”. Il provvedimento di cui alla motivazione indicata viene impugnato con tempestivo reclamo dal legale rappresentante della società interessata il quale richiede “ di avere clemenza nei confronti del nostro tesserato e magari di punire chi realmente ha compiuto il fatto”. Questi i fatti: al termine della gara S.S. Futsal Montelupo – Vigor Fucecchio, disputata in data 10 febbraio 2006 (non il 17 febbraio 2006 come erroneamente indicato nel reclamo di parte), l’arbitro veniva colpito alle spalle da una pallonata, calciata con violenza, che gli causava forte dolore. Non essendo stato identificato l’autore del gesto di violenza, il G.S. Regionale provvedeva a squalificare per un anno il capitano della Futsal Montelupo, sig. Marco Bartuccio. A seguito di detto provvedimento la società interessata comunicava, a mezzo fax (cfr reclamo in esame), l’autore del gesto individuandolo nel dirigente Andrea Ongaro. Il G.S., che, nel frattempo, aveva ricevuto la segnalazione dell’Osservatore arbitrale presente alla gara recante l’ identificazione di colui che aveva calciato il pallone verso l’arbitro, non teneva conto della comunicazione della società, invitandola, secondo le affermazioni della reclamante, ad indicare il protagonista del gesto fra i calciatori. Con fax del 22 febbraio il presidente del Futsal Montelupo comunicava al C.R.T. di avere identificato nel calciatore Marco Agnoletti colui che aveva scagliato il pallone contro l’arbitro, cogliendo l’occasione per scusarsi del comportamento definito “gesto ignobile e maleducato” e chiedendo la revoca del provvedimento disciplinare nei confronti del capitano del tutto estraneo al fatto. Con il reclamo qui in esame, con ulteriore contraddizione, la società nega la colpevolezza del calciatore Agnoletti, tornando ad addebitare il fatto al dirigente accompagnatore Andrea Ongaro. Afferma di aver dovuto segnalare il nominativo di un calciatore su espressa richiesta del G.S.R. e solo in conseguenza di ciò, attraverso l’inusitato metodo del sorteggio, ha indicato il nome dell’Agnoletti. Nel corso della richiesta audizione il Presidente della società, riferendo fatti appresi da terzi in quanto non presente alla gara, ribadisce i concetti espressi sul reclamo e dubita che l’arbitro abbia potuto riconoscere il giocatore essendo stato colpito alle spalle. Quindi, preso atto della lettura della segnalazione dell’Osservatore arbitrale, dichiara di aver appreso, sempre per riferimento di altri, che questi si trovava a distanza dall’arbitro e dal capannello dei giocatori che lo circondava. Le dichiarazioni del legale rappresentante della società sono quantomeno incaute. Innanzitutto occorre rilevare che il G.S., che al momento della indicazione del dirigente Ongaro quale autore del fatto era già in possesso della segnalazione dell’Osservatore arbitrale, identificante con esattezza l’autore della violenza, non poteva prendere alcun provvedimento stante l’avvenuta pubblicazione della decisione presa. Qualora la società avesse persistito nell’addebitare il fatto a persona diversa da quella risultante dalla segnalazione egli avrebbe potuto unicamente deferire il fatto al Presidente del C.R.T. sulla base della segnalazione ricevuta. Altra dichiarazione incauta è costituita dall’affermazione che alla gara era presente “un ufficiale della F.I.G.C. (ndr. Osservatore arbitrale) che pur annotando quanto accadeva sul campo non era riuscito ad individuare il calciatore”, circostanza smentita dalla puntuale segnalazione pervenuta al G.S. Grave appare, in ogni caso, il dichiarare che il nome del calciatore è stato individuato solo per le pressioni del G.S.. La società aggiunge, infine, che il nominativo del calciatore da segnalare è stato individuato attraverso “un sorteggio” fra i giocatori : appare incredibile che il nominativo sorteggiato coincida, guarda caso, con il giocatore segnalato dall’Osservatore arbitrale. Fatta questa premessa la C.D. rileva come il reclamo non contesti in alcun modo l’atto di violenza né eccepisca alcunché sull’entità della sanzione limitandosi ad una generica richiesta di riduzione. L’identificazione dell’autore del fatto, così come comunicato dalla società con il fax del 22 febbraio u.s., è assolutamente certa dato che essa coincide con l’addebito risultante dalla segnalazione dell’Osservatore arbitrale che, come rilevato dalla stessa società, aveva “ annotato i fatti accaduti in campo” . L’entità della sanzione comminata appare in ogni caso congrua, se raffrontata alle proprie precedenti decisioni su identica fattispecie. La C.D. ritiene che le dichiarazioni della Società riferite al comportamento del G.S. possano costituire violazione del disposto dell’art.1 del C.G.S. per cui delibera di inviare gli atti alla Procura Federale per gli eventuali provvedimenti che riterrà di adottare. P.Q.M. Respinge il reclamo e dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale. Dispone incamerarsi la tassa di reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it