LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 106 del 13/03/06 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Michele DI TACCHIO/NUOVA NARDO’ CALCIO S.r.l.
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N. 106 del 13/03/06
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
RICORSO DEL CALCIATORE Michele DI TACCHIO/NUOVA NARDO’ CALCIO S.r.l.
Con Racc.A.R. in data 22/2/06 il sig.Michele DI TACCHIO, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società NUOVA NARDO’ CALCIO S.r.l. un accordo economico prevedente il compenso per la Stagione Sportiva 2004/05 di complessivi €. 4.000,00.
Richiedeva il riconoscimento della somma di €.800,00 quale residuo non pagato dalla Società.
Si rileva preliminarmente però che al ricorso non è stata allegata la copia dell’accordo economico depositato,e la tassa reclamo di €.50,00 giusto quanto previsto dall’art.21 bis comma 5 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal Sig.Michele DI TACCHIO, nei confronti della Società NUOVA NARDO’ CALCIO S.r.l.per violazione dell’art.21 bis comma 5 del Regolamento L.N.D.
Si dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.