LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 106 del 13/03/06 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Giampaolo LUPERTO/F.C.MATERA

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 106 del 13/03/06 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Giampaolo LUPERTO/F.C.MATERA Con Racc.A.R. in data 23/11/05 il sig.Giampaolo LUPERTO, ha inoltrato ulteriore ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società F.C.MATERA. un accordo economico prevedente il compenso per la Stagione Sportiva 2004/05 di complessivi €. 6.000,00, e di essere ancora creditore per €.4.840,00 (4.500,00 per prestazioni sportive e 340,00 per spese mediche da lui affrontate a seguito all’attività sportiva svolta. Nel precedente ricorso trasmesso in data 9/7/2005, erroneamente, il ricorrente richiedeva solamente il riconoscimento della somma di €.3000,00. Con decisione del 18/10/2005 la Commissione Accordi Economici accordava il credito richiesto dal calciatore. Con il nuovo ricorso, viene richiesto il riconoscimento dell’ulteriore somma di €.1840,00 mancante dall’effettivo credito maturato. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato. La società, alla quale incombeva l’ onere di fornire la prova di fatti modificativi e/o estintivi della domanda avanzata dalla controparte, alcun riscontro ha allegato al riguardo. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. ordina alla Società F.C.MATERA il pagamento di €. 1.500,00 mancante dalla precedente decisione, nei confronti del sig.Giampaolo LUPERTO a riconoscimento esclusivo per l’attivita’ svolta. Si decurta la somma prevista a rimborso spese mediche, in quanto non regolamentata dall’art.94 Ter delle N.O.I.F. e 21 bis del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. Dispone la restituzione della tassa reclamo al ricorrente.
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