LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.239/C del 01/03/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI FELICE PIOLTELLI, ALL’EPOCA DEI FATTI VICE PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ MONZA E DELLA SOCIETA’ A.C. MONZA BRIANZA 1912 S.P.A.-.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.239/C del 01/03/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A
CARICO DI FELICE PIOLTELLI, ALL’EPOCA DEI FATTI VICE
PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ MONZA E DELLA SOCIETA’ A.C. MONZA
BRIANZA 1912 S.P.A.-.
A seguito di denuncia dell’Ufficio Indagini, il Procuratore Federale deferiva
a questa Commissione Disciplinare il sig. Felice Pioltelli, Vice Presidente della
A.C. Monza Brianza 1912 S.p.a., per violazione dell’art. 1 comma 1° C.G.S.
per aver chiesto al padre del calciatore Alessandro Mongiu la somma di
23.000,00 euro – sotto forma di sponsorizzazioni – in cambio dell’inserimento
del giovane nella rosa della squadra: del pari deferiva la società a titolo di
responsabilità oggettiva art. 2 comma 4 C.G.S. in ordine all’addebito
contestato al proprio tesserato.
Veniva riportato nella relazione del Collaboratore dell’Ufficio Indagini che
nel settembre 2004 v’era stato un colloquio fra il tesserato Pioltelli e l’avv.
Mongiu, quale padre del giovane calciatore Alessandro, durante il quale si era
parlato di una possibile sponsorizzazione da attivare per ottenere
l’inserimento del ragazzo nella rosa della squadra del Monza. Nonostante che
in seguito nulla si fosse concretamente realizzato, il comportamento del Vice
Presidente del Monza appariva in contrasto con i doveri imposti dall’art. 1
C.G.S.-.
La contestazione era ritualmente formalizzata, e, mentre Felice Pioltelli
non faceva pervenire alcuno scritto difensivo, la A.C. Monza Brianza 1912
depositava una corposa memoria nella quale negava che alcunché di
antiregolamentare si fosse verificato e chiedeva il pieno proscioglimento.
All’odierna riunione compariva il rappresentante della Procura Federale
avv. Mario Taddeucci Sassolini, il quale chiedeva l’affermazione di
responsabilità dei deferiti, con l’irrogazione della sanzione della inibizione per
sei mesi al Pioltelli e dell’ammenda di 2.500,00 euro alla società.
Comparivano altresì il presidente del Monza sig. Giambattista Begnini e il
difensore avv. Paolo Tosoni, il quale ultimo illustrava e sviluppava le
argomentazioni contenute nello scritto, insistendo per il proscioglimento della
società.
Ritiene la Commissione di dover affermare la responsabilità dei deferiti in
ordine alla violazione contestata, pur con puntualizzazioni riduttive sui fatti.
In primis, la contestazione, così come formulata, delinea un tentativo di
estorsione ad opera del Pioltelli che costituisce anche grave delitto per
l’ordinamento penale statale: e, doverosamente, l’Autorità Giudiziaria di
Monza si è occupata dell’episodio. Ebbene, a conclusione delle indagini, il
procedimento penale è stato definito con decreto di archiviazione non
essendo stati ravvisati nei fatti estremi di reato.
Le argomentazioni contenute sia nella richiesta di archiviazione 17/6/2005
del Procuratore della Repubblica di Monza che nel decreto di archiviazione
31/10/2005 del G.I.P. presso il Tribunale – emesso, oltretutto, nel
contraddittorio delle parti a seguito di opposizione proposta dall’avv. Mongiu –
sono articolate e analitiche e la Commissione non intende discostarsene, sia
e principalmente per il doveroso rispetto dovuto alle pronunce giurisdizionali,
che per la loro condivisibilità intrinseca.
Allora, pur rimanendo accertato che nessuna opera di illecita coercizione è
stata svolta – o è stata tentata – da Felice Pioltelli, deve comunque essere
valutato se all’interno dell’Ordinamento della F.I.G.C. il comportamento del
tesserato sia stato pienamente conforme alle regole, diverse per oggettività
giuridica, dettate per gli appartenenti a questa societas.
Invero, l’art. 1 del C.G.S. nella sua voluta indeterminatezza
onnicomprensiva, è posto a tutela dei doveri di lealtà connaturati a una attività
sportiva agonistica, doveri che non possono essere precisati da una
accentuata e tassativa tipicizzazione, ma che devono costituire sempre e
nelle più varie forme, la manifestazione di una volontà e di un comportamento
diretti al confronto e alla competizione in maniera limpida e priva di inganni o
sotterfugi.
Perno della decisione, fra tutti gli elementi di indagine acquisiti, è la
registrazione effettuata il 15/9/2004 dall’avv. Mongiu. In ordine a tale
registrazione, non può essere accolta l’eccezione di inutilizzabilità avanzata in
memoria – e oggi ribadita – dal difensore del Monza. Infatti, la trascrizione in
atti è stata effettuata da un tecnico officiato dal Procuratore della Repubblica
di Monza, tecnico che non ha segnalato manipolazioni o alterazioni: ora, se è
vero che la genuinità materiale della registrazione non garantisce di necessità
la corrispondenza di questa a tutto quanto detto nel colloquio perché nulla è
stato precisato circa la attivazione continua o intermittente del registratore, ciò
non comporta la irregolarità formale del mezzo di prova e, quindi la
inutilizzabilità, ma attiene solo alla valutazione di merito e alla attendibilità
delle risultanze.
Venendo, dunque, al più volte ricordato colloquio, l’apprezzamento globale
del contenuto di esso evidenzia indubitabilmente una “non iniziativa” del
Pioltelli circa la sponsorizzazione ipotizzata dall’avv. Mongiu: e, d’altro canto,
alla medesima conclusione è giunto il G.I.P. di Monza nel suo decreto di
archiviazione (cfr, pag. 5). Il vice presidente del Monza, durante l’incontro
avvenuto – si badi – a richiesta dell’avv. Mongiu (vedi dichiarazioni Tognetti
indicate nella relazione dell’Ufficio Indagini), davanti alla prospettazione di un
vantaggio economico per la società, con ripetute esitazioni e senza una
accettazione esplicita, si risolse a far prendere in considerazione l’ipotesi da
altro dirigente (Passirani), congedando l’interlocutore senza un accordo
definitivo. Ed è il caso di aggiungere che il Passirani (vedi trascrizione)
respinse rapidamente ogni approccio, chiudendo in breve la questione.
Allora, se pure nulla di concretamente contrario alle regole ebbe a
verificarsi fra Pioltelli e Mongiu, sembra alla Commissione che l’incolpato
avrebbe dovuto tenere un atteggiamento di immediata e decisa chiusura circa
uno scambio sponsorizzazione-tesseramento che si presentava sotto una
luce non chiara. L’aperta lealtà che si esige da un dirigente di società avrebbe
imposto di non condizionare in alcun modo l’ammissione all’attività agonistica
di un calciatore ad altra valutazione che non fosse quella della qualità sportiva
dell’aspirante, rinunciando subito a benefici economici che, se pure necessari
per l’esercizio dell’attività del sodalizio, non potevano comunque acquistare
valenza prevalente.
E che questo dovesse essere l’atteggiamento corretto, è confermato dal
contrapposto agire del direttore generale Passirani il quale non volle neppure
esaminare i termini del possibile accordo.
La prospettata e innegabile inesperienza del Pioltelli negli “affari” calcistici,
non può costituire una scriminante, perché chiunque si inserisca in un
particolare ambiente (rectius e più tecnicamente societas) deve conoscerne le
regole disciplinatrici e rispettare la portata formale e sostanziale di queste,
specie se acquisisce una posizione personale di rilievo: la negligenza o la
“leggerezza” non scusano, ma, al più, possono assumere rilievo solo ai fini
della graduazione della responsabilità e, conseguentemente, della sanzione.
E a questo proposito, l’azione dell’incolpato non sembra di consistente
gravità, perché egli non fu il promotore dell’incontro con l’avv. Mongiu, perché
non assunse l’iniziativa di una richiesta economica, perché non accondiscese
esplicitamente all’accordo e perché, infine, non lo concluse in concreto.
Considerato tutto quanto sopra, la sanzione può essere contenuta in
termini di moderata afflittività, stimandosi equa, per Felice Pioltelli quella
dell’ammonizione: e la medesima sanzione dell’ammonizione si ritiene di
infliggere anche all’ A.C. Monza Brianza 1912 S.p.a.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di irrogare a Felice Pioltelli e alla A.C. Monza Brianza 1912 S.p.a. la sanzione
dell’ammonizione.
Share the post "LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.239/C del 01/03/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI FELICE PIOLTELLI, ALL’EPOCA DEI FATTI VICE PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ MONZA E DELLA SOCIETA’ A.C. MONZA BRIANZA 1912 S.P.A.-."