LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.240/C del 01/03/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE STAGIONE SPORTIVA 2004-2005 DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI MARCO ROSSI, ALLENATORE DELLA SOCIETÀ A.C. LUMEZZANE, E DELLA SOCIETA’ A.C. LUMEZZANE S.P.A.-.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.240/C del 01/03/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
STAGIONE SPORTIVA 2004-2005
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A
CARICO DI MARCO ROSSI, ALLENATORE DELLA SOCIETÀ A.C.
LUMEZZANE, E DELLA SOCIETA’ A.C. LUMEZZANE S.P.A.-.
Su deferimento della Procura Federale della F.I.G.C. è stata contestata
– a Marco Rossi, allenatore della società A.C. Lumezzane S.p.a., la violazione
dell’art.1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver spintonato
all’ingresso degli spogliatoi un avversario dando origine ad una rissa in
occasione della gara Vittoria-Lumezzane del 13/3/2005;
- alla società A.C. Lumezzane S.p.a. per responsabilità oggettiva, la
violazione di cui all’art.2 comma 4 C.G.S. per l’addebito contestato al proprio
tesserato.
Con memoria difensiva depositata nelle forme e nei termini di rito, i
deferiti hanno chiesto il proscioglimento dagli addebiti loro contestati, previo
un eventuale supplemento di istruttoria.
All’odierna riunione il rappresentante della Procura Federale avv.
Bagattini e l’avv. Ghirardi per i deferiti hanno concluso come da verbale.
Osserva la Commissione che dagli accertamenti effettuati dal
collaboratore dell’Ufficio Indagini e dal rapporto dell’arbitro è emerso:
1) che alla fine del primo tempo all’interno del tunnel che conduce agli
spogliatoi stazionavano delle persone non autorizzate, tra le quali il Morreale;
2) che almeno una di esse con fare e tono minaccioso rivolse all’arbitro delle
parole gravemente ingiuriose (vedi rapporto dell’arbitro);
3) che il Rossi, forse provocato dalle persone che si trovavano nel tunnel, al
solo scopo di sottrarsi velocemente a tali provocazioni per farsi largo e
guadagnare lo spogliatoio spingeva il Morreale, che andava a sbattere contro
il muro senza subire alcuna lesione degna di nota dal punto di vista medico;
4) che l’assembramento, in precedenza formatosi, si era subito sciolto con
l’allontanamento delle persone non autorizzate.
Le suddette circostanze di fatto appaiono, ad avviso di questa
Commissione, tali da giustificare nel Rossi la fondata persuasione di essersi
trovato in una situazione di pericolo, tale da determinare la necessità di
un’azione difensiva, concretatasi nella spinta data al Morreale, che appare
sorretta dalla ragionevole convinzione di essere sul punto di subire
un’aggressione e di dovere trovare un immediato rifugio nello spogliatoio della
propria squadra per sottrarvisi.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di prosciogliere Marco Rossi e società A.C. Lumezzane S.p.a. dall’addebito
loro contestato.
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