LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.248/C del 08/03/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI GAETANO CALA’ CAMPANA, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETA’ PATERNO’ CALCIO S.R.L.-.
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.248/C del 08/03/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A
CARICO DI GAETANO CALA’ CAMPANA, ALL’EPOCA DEI FATTI
CALCIATORE DELLA SOCIETA’ PATERNO’ CALCIO S.R.L.-.
II 15 agosto 2003 il calciatore Gaetano Calà Campana stipulava
contratto economico con la società Paterno Calcio S.r.l. (al tempo militante
nella Lega Professionisti Serie C/1), con il quale si impegnava a prestare la
sua attività di calciatore professionista a cominciare dal 1° luglio 2003 e fino al
30 giugno 2005, per un compenso lordo di 62.000,00 euro per la stagione
sportiva 2003-2004 e di 127.500,00 euro per quella successiva.
Le inadempienze della società portavano la vertenza economica
all'esame del Collegio Arbitrale della Lega Professionisti Serie C, che in data
10 dicembre 2004 deliberava di far obbligo alla società Paternò Calcio di
corrispondere al calciatore la somma di 51.666,00 euro al lordo delle ritenute
di legge se ed in quanto dovute, relativa alle mensilità dovute per i mesi da
settembre 2003 a giugno 2004, oltre interessi.
Con nota 27 dicembre 2004 il sig. Marcello Lo Bue, presidente della
menzionata società, richiedeva il blocco del pagamento della somma di cui
alla citata delibera del Collegio Arbitrale, per violazione della clausola
compromissoria e sollecitava il deferimento del tesserato agli organi della
Giustizia Sportiva.
Secondo cadenze di rito, l'Ufficio Indagini eseguiva i doverosi
accertamenti sui fatti e a conclusione della fase istruttoria il Procuratore
Federale deferiva a questa Commissione Disciplinare il calciatore Calà
Campana, chiamato a rispondere della violazione del combinato disposto di
cui agli artt. 27 Statuto Federale e 11-bis C.G.S., avendo avviato avanti
all'Autorità Giudiziaria Ordinaria - Tribunale di Catania - ricorso per
dichiarazione di fallimento della società Paternò Calcio S.r.l. al fine di
recuperare emolumenti di sua spettanza, portati da cambiali non onorate alla
scadenza, senza perciò attivare il Collegio Arbitrale della Lega Professionisti
di Serie C.
All'odierna riunione sono comparsi il Viceprocuratore Federale, avv.
Bagattini, l’avv. Malagnini, difensore del calciatore, e l’avv. Conte,
nell’interesse della società Calcio Padova S.p.a., per la quale è attualmente
tesserato il deferito. Il primo ha concluso chiedendo sei mesi di squalifica per
il calciatore Calà Campana, per la violazione prevista dagli artt. 27 Statuto
Federale e 11-bis C.G.S o, in ipotesi, per violazione dell’art. 1 C.G.S.; il
secondo ha chiesto il riconoscimento dell’intervenuta prescrizione per
violazione dell’art. 1 C.G.S.; il terzo ha ribadito la legittimità del ricorso all’
Autorità Giudiziaria Ordinaria, il credito appartenendo alla sfera dello stretto
privato.
Per la decisione è bene evidenziare che in base ai criteri di riparto di
giurisdizione stabiliti dall'art. 3 d.l. 19 agosto 2003 n. 220, convertito nella l. 17
ottobre 2003 n. 280, contenente disposizioni urgenti in materia di Giustizia
Sportiva, sono devolute alla giurisdizione del Giudice Ordinario, ma sempre
previo il rispetto delle clausole compromissorie, le controversie concernenti i
rapporti patrimoniali fra società, associazioni ed atleti aderenti alle singole
Federazioni (cfr. Cass., Sez. un., 23 marzo 2004 n. 5775, Giust. civ. Mass.
2004, f. 3).
In fatto va detto che il presidente del Paternò, sig. Marcello Lo Bue, ha
confermato all'Ufficio Indagini di aver chiesto alla Lega di competenza il fermo
dei pagamenti, perché il beneficiario si era reso responsabile della violazione
della clausola compromissoria, avendo chiesto al Tribunale di Catania la
declaratoria di fallimento della società. Per parte sua, Gaetano Calà Campana
ha sostenuto di non aver chiesto il fallimento per la mancata corresponsione
degli emolumenti riconosciutigli come dovuti dal Collegio Arbitrale, bensì di
essersi rivolto al Tribunale allo scopo di vedersi riconosciute sue spettanze
(titoli cambiari scaduti e protestati a firma del Lo Bue) che "non si riferiscono a
pendenze finanziarie relative alla stagione calcistica 2003-2004" e che nulla
hanno a che fare con la controversia economica decisa dal Collegio Arbitrale.
Va precisato, infine, che gli effetti cambiari azionati con la richiesta di
dichiarazione di fallimento recano date di scadenza che vanno dal mese di
agosto 2003 sino ad aprile 2004, per un importo complessivo di 37.702,38
euro.
Secondo l'impostazione accusatoria, per la somma portata dalle
cambiali non è stata indicata una causale diversa da crediti derivanti dal
rituale contratto stipulato tra le parti e quindi, anche sulla base delle
affermazioni fatte dal presidente Lo Bue, appare del tutto inverosimile
ipotizzare altre motivazioni e/o rapporti sottostanti tra il calciatore e la società
tali da legittimare l'emissione dei titoli cambiari in oggetto.
Nella memoria difensiva, invece, si sostiene che in realtà tra le parti
venne concordato un corrispettivo al di fuori di quello riportato nel contratto e
oggetto del giudizio del Collegio Arbitrale. L'accordo parallelo, sostiene il
difensore, è sì vietato, perché in contrasto con le N.O.I.F. (art. 94, comma 1
lett.a), ma non rileva ai fini della contestata violazione della clausola
compromissoria, costituendo invece violazione dell'art. 1 C.G.S., ormai non
perseguibile per maturata prescrizione, ai sensi dell'art. 18, comma 4, C.G.S.-
Al riguardo si fa presente: che malgrado la durata biennale del
contratto, in concreto le parti limitarono le reciproche prestazioni alla sola
stagione sportiva 2003-2004 a causa della mancata partecipazione del
Paternò Calcio alla stagione successiva, decretata dalla F.I.G.C.; che la
condotta contestata riguarda esclusivamente i fatti che si consumarono nella
stagione sportiva 2003-2004 ed il deferimento è avvenuto in data 22 dicembre
2005, cioè a distanza di 17 mesi dalla stagione di riferimento.
La Commissione ritiene che nel contrasto tra le dichiarazioni rese dal
presidente Lo Bue e dal calciatore Calà Campana non possa dirsi provato che
le cambiali azionate trovino causa nel contratto depositato in Lega,
sembrando quanto meno strano che si siano rilasciate cambiali per
prestazioni sportive da effettuare in un lungo periodo di tempo e, soprattutto,
assistite da valido e azionabile contratto. Pertanto, in mancanza di prova certa
in ordine al rapporto che dette luogo all’emissione delle cambiali, si ritiene che
debba essere accolta la versione del deferito.
Se così è, non vi è violazione della clausola compromissoria, l’accordo
“a nero” rientrando, a parere della Commissione, nella categoria degli accordi
vietati (ex art. 94, comma 1 lett. a) delle N.O.I.F.), dal momento che
comunque prevede compensi in contrasto con la normativa domestica del
settore (e, come si dirà, sanzionati). Ai sensi del secondo comma dell’art. 94
N.O.I.F., le azioni promosse dai tesserati dinanzi alla Autorità Giudiziaria
Ordinaria a tutela dei loro diritti derivanti dagli accordi di cui alla lett. a) del
precedente comma, non rientrano tra quelle previste dall'art. 24, comma 2,
dello Statuto della F.I.G.C. (che pone il vincolo di Giustizia Sportiva).
Ove volesse ritenersi, per un più puntuale riferimento alla lett. b) del
primo comma dell’art. 94 cit., che nel caso in esame si versi in una delle
ipotesi per le quali non è prevista l’esenzione dalla preventiva autorizzazione
federale, osserva la Commissione che anche in tal caso la parte che ha
pattuito compensi al nero non può certo ricorrere alla Giustizia Sportiva per far
valere diritti patrimoniali maturati con pattuizioni non consentite e dunque non
garantite nell’ordinamento della Giustizia Sportiva, ma, se lo crede, deve
rivolgersi all’Autorità Giudiziaria Ordinaria.
Anche in un caso del genere, il ricorso all’ Autorità Giudiziaria Ordinaria
non comporta un possibile contrasto tra ordinamento statale e ordinamento
sportivo federale, e quindi, per principio generale, non occorre richiedere
apposita autorizzazione.
La pattuizione di compensi in violazione delle norme federali è, come
accennato, sanzionata, prevedendosi la squalifica di durata non inferiore ad
un mese (art. 7, comma 8, C.G.S.). La disposizione è speciale rispetto a
quella di cui all’art. 1 C.G.S., e quindi prevale rispetto alla norma di carattere
generale. Detto illecito è però prescritto, in virtù dell’art. 18, comma 4, C.G.S.,
che così recita: «I diritti di natura economica si prescrivono al termine della
stagione sportiva successiva a quella in cui sono maturati. In eguale termine
si prescrivono, in deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, le infrazioni
disciplinari comunque connesse ad irregolari pattuizioni economiche».
Come osserva la difesa, la condotta contestata riguarda
esclusivamente fatti che si consumarono nella stagione sportiva 2003-2004, e
quindi il termine utile per esserne chiamato a rispondere è maturato (e ciò
anche a voler ritenere applicabile alla prescrizione breve l’interruzione
disciplinata dal terzo comma dell’art. 18, che, tuttavia, sembra riferirsi solo alle
ipotesi di cui ai due commi precedenti).
Poiché il già richiamato art. 94 N.O.I.F. si chiude con la previsione di un
obbligo di informativa («Il tesserato deve, comunque, notificare per
conoscenza ogni sua iniziativa in tal senso alla Lega di competenza»), resta
da vedere se una tale omissione costituisca o meno violazione dell’art. 1
comma 1, C.G.S.-.
Ad avviso della Commissione, si tratta di fatto diverso da quello
contestato, per il quale necessita, eventualmente, autonoma iniziativa da
parte dei competenti Organi Federali.
Per questi motivi, la Commissione
qualificato il fatto come violazione dell’art. 7, comma 8, C.G.S., visto l’art. 18
comma 4 C.G.S.,
d i c h i a r a
non doversi procedere nei confronti del calciatore Gaetano Calà Campana
(Calcio Padova S.p.a.) in ordine a pattuizioni assunte in violazione delle
norme federali per intervenuta prescrizione.
Dispone trasmettersi copia della delibera alla Procura Federale della
F.I.G.C., perché valuti se richiedere indagini in ordine alla violazione dell’art.
94, comma 2 ultimo periodo, delle N.O.I.F.-.
Share the post "LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.248/C del 08/03/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI GAETANO CALA’ CAMPANA, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETA’ PATERNO’ CALCIO S.R.L.-."