LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.248/C del 08/03/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI GAETANO CALA’ CAMPANA, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETA’ PATERNO’ CALCIO S.R.L.-.

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.248/C del 08/03/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI GAETANO CALA’ CAMPANA, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETA’ PATERNO’ CALCIO S.R.L.-. II 15 agosto 2003 il calciatore Gaetano Calà Campana stipulava contratto economico con la società Paterno Calcio S.r.l. (al tempo militante nella Lega Professionisti Serie C/1), con il quale si impegnava a prestare la sua attività di calciatore professionista a cominciare dal 1° luglio 2003 e fino al 30 giugno 2005, per un compenso lordo di 62.000,00 euro per la stagione sportiva 2003-2004 e di 127.500,00 euro per quella successiva. Le inadempienze della società portavano la vertenza economica all'esame del Collegio Arbitrale della Lega Professionisti Serie C, che in data 10 dicembre 2004 deliberava di far obbligo alla società Paternò Calcio di corrispondere al calciatore la somma di 51.666,00 euro al lordo delle ritenute di legge se ed in quanto dovute, relativa alle mensilità dovute per i mesi da settembre 2003 a giugno 2004, oltre interessi. Con nota 27 dicembre 2004 il sig. Marcello Lo Bue, presidente della menzionata società, richiedeva il blocco del pagamento della somma di cui alla citata delibera del Collegio Arbitrale, per violazione della clausola compromissoria e sollecitava il deferimento del tesserato agli organi della Giustizia Sportiva. Secondo cadenze di rito, l'Ufficio Indagini eseguiva i doverosi accertamenti sui fatti e a conclusione della fase istruttoria il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione Disciplinare il calciatore Calà Campana, chiamato a rispondere della violazione del combinato disposto di cui agli artt. 27 Statuto Federale e 11-bis C.G.S., avendo avviato avanti all'Autorità Giudiziaria Ordinaria - Tribunale di Catania - ricorso per dichiarazione di fallimento della società Paternò Calcio S.r.l. al fine di recuperare emolumenti di sua spettanza, portati da cambiali non onorate alla scadenza, senza perciò attivare il Collegio Arbitrale della Lega Professionisti di Serie C. All'odierna riunione sono comparsi il Viceprocuratore Federale, avv. Bagattini, l’avv. Malagnini, difensore del calciatore, e l’avv. Conte, nell’interesse della società Calcio Padova S.p.a., per la quale è attualmente tesserato il deferito. Il primo ha concluso chiedendo sei mesi di squalifica per il calciatore Calà Campana, per la violazione prevista dagli artt. 27 Statuto Federale e 11-bis C.G.S o, in ipotesi, per violazione dell’art. 1 C.G.S.; il secondo ha chiesto il riconoscimento dell’intervenuta prescrizione per violazione dell’art. 1 C.G.S.; il terzo ha ribadito la legittimità del ricorso all’ Autorità Giudiziaria Ordinaria, il credito appartenendo alla sfera dello stretto privato. Per la decisione è bene evidenziare che in base ai criteri di riparto di giurisdizione stabiliti dall'art. 3 d.l. 19 agosto 2003 n. 220, convertito nella l. 17 ottobre 2003 n. 280, contenente disposizioni urgenti in materia di Giustizia Sportiva, sono devolute alla giurisdizione del Giudice Ordinario, ma sempre previo il rispetto delle clausole compromissorie, le controversie concernenti i rapporti patrimoniali fra società, associazioni ed atleti aderenti alle singole Federazioni (cfr. Cass., Sez. un., 23 marzo 2004 n. 5775, Giust. civ. Mass. 2004, f. 3). In fatto va detto che il presidente del Paternò, sig. Marcello Lo Bue, ha confermato all'Ufficio Indagini di aver chiesto alla Lega di competenza il fermo dei pagamenti, perché il beneficiario si era reso responsabile della violazione della clausola compromissoria, avendo chiesto al Tribunale di Catania la declaratoria di fallimento della società. Per parte sua, Gaetano Calà Campana ha sostenuto di non aver chiesto il fallimento per la mancata corresponsione degli emolumenti riconosciutigli come dovuti dal Collegio Arbitrale, bensì di essersi rivolto al Tribunale allo scopo di vedersi riconosciute sue spettanze (titoli cambiari scaduti e protestati a firma del Lo Bue) che "non si riferiscono a pendenze finanziarie relative alla stagione calcistica 2003-2004" e che nulla hanno a che fare con la controversia economica decisa dal Collegio Arbitrale. Va precisato, infine, che gli effetti cambiari azionati con la richiesta di dichiarazione di fallimento recano date di scadenza che vanno dal mese di agosto 2003 sino ad aprile 2004, per un importo complessivo di 37.702,38 euro. Secondo l'impostazione accusatoria, per la somma portata dalle cambiali non è stata indicata una causale diversa da crediti derivanti dal rituale contratto stipulato tra le parti e quindi, anche sulla base delle affermazioni fatte dal presidente Lo Bue, appare del tutto inverosimile ipotizzare altre motivazioni e/o rapporti sottostanti tra il calciatore e la società tali da legittimare l'emissione dei titoli cambiari in oggetto. Nella memoria difensiva, invece, si sostiene che in realtà tra le parti venne concordato un corrispettivo al di fuori di quello riportato nel contratto e oggetto del giudizio del Collegio Arbitrale. L'accordo parallelo, sostiene il difensore, è sì vietato, perché in contrasto con le N.O.I.F. (art. 94, comma 1 lett.a), ma non rileva ai fini della contestata violazione della clausola compromissoria, costituendo invece violazione dell'art. 1 C.G.S., ormai non perseguibile per maturata prescrizione, ai sensi dell'art. 18, comma 4, C.G.S.- Al riguardo si fa presente: che malgrado la durata biennale del contratto, in concreto le parti limitarono le reciproche prestazioni alla sola stagione sportiva 2003-2004 a causa della mancata partecipazione del Paternò Calcio alla stagione successiva, decretata dalla F.I.G.C.; che la condotta contestata riguarda esclusivamente i fatti che si consumarono nella stagione sportiva 2003-2004 ed il deferimento è avvenuto in data 22 dicembre 2005, cioè a distanza di 17 mesi dalla stagione di riferimento. La Commissione ritiene che nel contrasto tra le dichiarazioni rese dal presidente Lo Bue e dal calciatore Calà Campana non possa dirsi provato che le cambiali azionate trovino causa nel contratto depositato in Lega, sembrando quanto meno strano che si siano rilasciate cambiali per prestazioni sportive da effettuare in un lungo periodo di tempo e, soprattutto, assistite da valido e azionabile contratto. Pertanto, in mancanza di prova certa in ordine al rapporto che dette luogo all’emissione delle cambiali, si ritiene che debba essere accolta la versione del deferito. Se così è, non vi è violazione della clausola compromissoria, l’accordo “a nero” rientrando, a parere della Commissione, nella categoria degli accordi vietati (ex art. 94, comma 1 lett. a) delle N.O.I.F.), dal momento che comunque prevede compensi in contrasto con la normativa domestica del settore (e, come si dirà, sanzionati). Ai sensi del secondo comma dell’art. 94 N.O.I.F., le azioni promosse dai tesserati dinanzi alla Autorità Giudiziaria Ordinaria a tutela dei loro diritti derivanti dagli accordi di cui alla lett. a) del precedente comma, non rientrano tra quelle previste dall'art. 24, comma 2, dello Statuto della F.I.G.C. (che pone il vincolo di Giustizia Sportiva). Ove volesse ritenersi, per un più puntuale riferimento alla lett. b) del primo comma dell’art. 94 cit., che nel caso in esame si versi in una delle ipotesi per le quali non è prevista l’esenzione dalla preventiva autorizzazione federale, osserva la Commissione che anche in tal caso la parte che ha pattuito compensi al nero non può certo ricorrere alla Giustizia Sportiva per far valere diritti patrimoniali maturati con pattuizioni non consentite e dunque non garantite nell’ordinamento della Giustizia Sportiva, ma, se lo crede, deve rivolgersi all’Autorità Giudiziaria Ordinaria. Anche in un caso del genere, il ricorso all’ Autorità Giudiziaria Ordinaria non comporta un possibile contrasto tra ordinamento statale e ordinamento sportivo federale, e quindi, per principio generale, non occorre richiedere apposita autorizzazione. La pattuizione di compensi in violazione delle norme federali è, come accennato, sanzionata, prevedendosi la squalifica di durata non inferiore ad un mese (art. 7, comma 8, C.G.S.). La disposizione è speciale rispetto a quella di cui all’art. 1 C.G.S., e quindi prevale rispetto alla norma di carattere generale. Detto illecito è però prescritto, in virtù dell’art. 18, comma 4, C.G.S., che così recita: «I diritti di natura economica si prescrivono al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui sono maturati. In eguale termine si prescrivono, in deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, le infrazioni disciplinari comunque connesse ad irregolari pattuizioni economiche». Come osserva la difesa, la condotta contestata riguarda esclusivamente fatti che si consumarono nella stagione sportiva 2003-2004, e quindi il termine utile per esserne chiamato a rispondere è maturato (e ciò anche a voler ritenere applicabile alla prescrizione breve l’interruzione disciplinata dal terzo comma dell’art. 18, che, tuttavia, sembra riferirsi solo alle ipotesi di cui ai due commi precedenti). Poiché il già richiamato art. 94 N.O.I.F. si chiude con la previsione di un obbligo di informativa («Il tesserato deve, comunque, notificare per conoscenza ogni sua iniziativa in tal senso alla Lega di competenza»), resta da vedere se una tale omissione costituisca o meno violazione dell’art. 1 comma 1, C.G.S.-. Ad avviso della Commissione, si tratta di fatto diverso da quello contestato, per il quale necessita, eventualmente, autonoma iniziativa da parte dei competenti Organi Federali. Per questi motivi, la Commissione qualificato il fatto come violazione dell’art. 7, comma 8, C.G.S., visto l’art. 18 comma 4 C.G.S., d i c h i a r a non doversi procedere nei confronti del calciatore Gaetano Calà Campana (Calcio Padova S.p.a.) in ordine a pattuizioni assunte in violazione delle norme federali per intervenuta prescrizione. Dispone trasmettersi copia della delibera alla Procura Federale della F.I.G.C., perché valuti se richiedere indagini in ordine alla violazione dell’art. 94, comma 2 ultimo periodo, delle N.O.I.F.-.
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