LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.238/C del 01/03/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO CALCIATORE ANDREA GALEOTTI (U.S. GROSSETO F.C. S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA UNA GARA EFFETTIVA (C.U. N.227/C del 21/2/2006 GARA LANCIANO-GROSSETO DEL 19 FEBBRAIO 2006).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.238/C del 01/03/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/1”
RECLAMO CALCIATORE ANDREA GALEOTTI (U.S. GROSSETO F.C.
S.R.L.) AVVERSO SQUALIFICA UNA GARA EFFETTIVA (C.U. N.227/C del 21/2/2006 GARA LANCIANO-GROSSETO DEL 19 FEBBRAIO 2006).
Il Giudice Sportivo, con C.U. n. 227/C del 21/2/2006 gara Lanciano - Grosseto del 19 febbraio 2006, ha inflitto la squalifica di una gara effettiva al calciatore Andrea Galeotti della società U.S. Grosseto F.C. S.r.l. “per volgare gesto offensivo verso il pubblico al termine della gara (rapp. Uff. Ind.)”.
Avverso il provvedimento il calciatore interpone reclamo scritto, sostenendo in sintesi, che l’episodio riportato dal collaboratore dell’Ufficio Indagini sarebbe da considerarsi il frutto di uno scambio di persona. Il clima tranquillo dalla partita, un colpo ricevuto poco prima che lo aveva indotto ad uscire e l’affollamento verso il sottopassaggio al termine della gara sarebbero state – a suo dire – circostanze tali da non indurlo a gesti della specie per lui del tutto inusuali, ma a provocare un errore sull’identità dell’autore.
Richiede pertanto l’annullamento della squalifica a suo carico.
In un supplemento trasmesso in data 23/2/2006 il Galeotti citando l’art. 31 del C.G.S. eccepisce inoltre la diretta non procedibilità in giudizio per un fatto rapportato da un collaboratore dell’Ufficio Indagini.
Alla riunione odierna è presente il calciatore che nel proprio intervento
si rifà sostanzialmente a quanto prodotto per iscritto. Nessuna fonte di prova
tecnica viene prodotta per sostenere le tesi dello scambio di persona.
Questa Commissione rileva che:
- la citazione dell’art. 31 del C.G.S. è errata essendo quella invocata la
precedente formulazione. L’art. 31, di recente novellato, comprende infatti pienamente la possibilità che i rapporti della specie attingano direttamente al giudizio del Giudice Sportivo;
- quanto all’asserito scambio di identità, la mancanza di qualunque fonte di prova tecnica a sostegno non consente alla Commissione di poter intervenire
nel riesame; quindi rimane della tesi esposta solo una formulazione verbale
del Galeotti. Fa dunque fede l’atto ufficiale del collaboratore dell’Ufficio
Indagini.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo del calciatore Andrea Galeotti ( U.S. Grosseto F.C.
S.r.l.-)
La tassa va addebitata.
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