LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.238/C del 01/03/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ U.S. PERGOCREMA 1932 S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE DANILO RUSSO (C.U. N.216/C DEL 13/2/2006 GARA BASSANO VIRTUS-PERGOCREMA DEL 12 FEBBRAIO 2006).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.238/C del 01/03/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/2” RECLAMO SOCIETA’ U.S. PERGOCREMA 1932 S.R.L. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE DANILO RUSSO (C.U. N.216/C DEL 13/2/2006 GARA BASSANO VIRTUS-PERGOCREMA DEL 12 FEBBRAIO 2006). Il Giudice Sportivo (C.U. n.216/C del 13/2/2006 – gara Bassano Virus – Pergocrema del 12 febbraio 2006) ha inflitto la squalifica per tre gare effettive al calciatore Danilo Russo della società U.S. Pergocrema 1932 S.r.l. “per atto di violenza verso un avversario che colpiva con un pugno alla nuca lontano dal pallone con palesi intenti esclusivamente lesivi”. Avverso il provvedimento del Giudice Sportivo, la società produce ricorso scritto, in sintesi, esponendo che: - il proprio tesserato si è effettivamente reso autore del gesto violento nei confronti di un avversario; - l’arbitro non avrebbe rilevato il comportamento provocatorio di un calciatore del Bassano che avrebbe trattenuto a terra il portiere del Pergocrema impedendogli di riprendere la propria naturale posizione, così innescando la reazione violenta di questi. Si richiede pertanto la riduzione della squalifica ritenuta eccessivamente afflittiva. Nessun esponente della società istante è presente alla riunione odierna. Esaminati i fatti, così come emersi dal rapporto ufficiale del giudice di gara, la Commissione ritiene che i fatti medesimi integrino perfettamente la condotta violenta in danno di un avversario e che la sanzione sia ben commisurata. Quanto all’asserita provocazione, di cui comunque non vi è traccia nel referto arbitrale, la Commissione evidenzia che dalla descrizione stessa in sede di ricorso si tratterebbe non già di comportamento provocatorio ma di semplice comportamento ostruzionistico. Pertanto la invocata attenuante non potrebbe in ogni caso sussistere; rimane così in tutta la sua gravità il gesto violento del Russo. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società U.S. Pergocrema 1932 S.r.l.-. La tassa va addebitata.
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