LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.249/C del 08/03/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ A.C. SANGIOVANNESE 1927 S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE ALLENATORE PIERO BRAGLIA ED AMMENDA 2.000,00 EURO (C.U. N.227/C DEL 21/2/2006 GARA FROSINONE-SANGIOVANNESE DEL 17 FEBBRAIO 2006).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.249/C del 08/03/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ A.C. SANGIOVANNESE 1927 S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE ALLENATORE PIERO BRAGLIA ED AMMENDA 2.000,00 EURO (C.U. N.227/C DEL 21/2/2006 GARA FROSINONE-SANGIOVANNESE DEL 17 FEBBRAIO 2006). La società A.C. Sangiovannese 1927 S.p.a. ha interposto rituale e tempestivo reclamo avverso le decisioni con cui il Giudice Sportivo le ha comminato l’ammenda di 2.000,00 euro per avere i di lei sostenitori tenuto, in campo avverso, il comportamento descritto nella motivazione del provvedimento impugnato, ed ha inoltre irrogato all’allenatore di essa reclamante, sig. Piero Braglia, la squalifica per tre gare effettive, addebitandogli di avere tenuto “comportamento difensivo verso l’arbitro durante la gara, non percepito dal destinatario, nonché per gesto ed espressione volgarmente offensiva ripetutamente rivolta ad un calciatore locale durante l’incontro”. In forza delle argomentazioni svolte nell’atto di impugnazione, alle quali si fa espresso richiamo, la reclamante contesta le predette sanzioni, a suo avviso da ritenersi erroneamente irrogate e comunque eccessivamente afflittive in quanto sperequate rispetto agli accadimenti. Conseguentemente ne chiede: in tesi, annullamento e revoca; in subordine, ridursi ad 500,00 euro l’ammenda inflittale e ad una sola giornata la squalifica irrogata al proprio tesserato. In buona sostanza, ampiamente motivando, assume che: - la decisione del Giudice Sportivo rende evidente come questi, nel valutare le condotte riconducibile alla responsabilità societaria, non abbia considerato nè la concorrenza di numerose circostanze attenuanti (quali la disputa della gara in trasferta, l’assenza di pericolosità dei comportamenti addebitati ai sostenitori della Sangiovannese e la loro assoluta inifluenza rispetto allo svolgimento della gara) né il non risultare supportato da prova di sorta il precipuo addebito di avere i propri tesserati e personale tecnico dato luogo ad una colluttazione con tesserati avversari; - l’attribuzione all’allenatore Braglia di avere tenuto una condotta offensiva nei confronti dell’arbitro e di un calciatore della squadra avversaria, merita di essere confutata “come infondata e arbitraria supposizione dell’ufficiale referente, non suffragata da riscontri fattuali oggettivi”. In sede di discussione l’avv. Alessandro Martini, delegato a rappresentare la società che aveva chiesto l’audizione personale, ha ulteriormente illustrato i motivi del gravame ed insistito nelle formulate richieste. La Commissione, letto il reclamo, ascoltato il difensore avv. Martini, esaminati gli atti, ritiene di non poter accogliere le istanze della reclamante. A tale convincimento il Giudicante ha ritenuto di dovere pervenire, atteso che tutti i fatti dedotti dal Primo Giudice a motivo dei provvedimenti impugnati trovano puntuale riscontro nelle risultanze degli acquisiti documenti ufficiali, costituenti fattori di prova piena, fra i quali il dettato normativo riconduce espressamente le relazioni dell’Ufficio Indagini. Questo, con riferimento alle azioni ascritte sia ai sostenitori ed ai tesserati, addetti e personale tecnico, della società — la partecipazione dei quali ultimi alla contestata “sorta di rissa” (che la stessa difesa della società non smentisce essersi nella circostanza verificata) costituisce di per sé fatto adeguatamente sanzionabile indipendentemente da chi ne sia stato il promotore — sia all’allenatore Braglia, in merito al cui comportamento il dettagliato resoconto del collaboratore dell’Ufficio Indagini non induce, ad avviso del Giudicante, a legittimare in merito alcun ragionevole dubbio. Ciò posto, risultando ineccepibili anche sotto il profilo di una corretta graduazione delle sanzioni irrogate, le impugnate decisioni meritano integrale conferma. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società A.C. Sangiovannese 1927 S.p.a.-. La tassa va addebitata.
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