LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.249/C del 08/03/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ A.C. SANGIOVANNESE 1927 S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE ALLENATORE PIERO BRAGLIA ED AMMENDA 2.000,00 EURO (C.U. N.227/C DEL 21/2/2006 GARA FROSINONE-SANGIOVANNESE DEL 17 FEBBRAIO 2006).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.249/C del 08/03/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/1”
RECLAMO SOCIETA’ A.C. SANGIOVANNESE 1927 S.P.A. AVVERSO
SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE ALLENATORE PIERO BRAGLIA ED
AMMENDA 2.000,00 EURO (C.U. N.227/C DEL 21/2/2006 GARA
FROSINONE-SANGIOVANNESE DEL 17 FEBBRAIO 2006).
La società A.C. Sangiovannese 1927 S.p.a. ha interposto rituale e
tempestivo reclamo avverso le decisioni con cui il Giudice Sportivo le ha
comminato l’ammenda di 2.000,00 euro per avere i di lei sostenitori tenuto, in
campo avverso, il comportamento descritto nella motivazione del
provvedimento impugnato, ed ha inoltre irrogato all’allenatore di essa
reclamante, sig. Piero Braglia, la squalifica per tre gare effettive,
addebitandogli di avere tenuto “comportamento difensivo verso l’arbitro
durante la gara, non percepito dal destinatario, nonché per gesto ed
espressione volgarmente offensiva ripetutamente rivolta ad un calciatore
locale durante l’incontro”.
In forza delle argomentazioni svolte nell’atto di impugnazione, alle quali
si fa espresso richiamo, la reclamante contesta le predette sanzioni, a suo
avviso da ritenersi erroneamente irrogate e comunque eccessivamente
afflittive in quanto sperequate rispetto agli accadimenti. Conseguentemente
ne chiede: in tesi, annullamento e revoca; in subordine, ridursi ad 500,00 euro
l’ammenda inflittale e ad una sola giornata la squalifica irrogata al proprio
tesserato.
In buona sostanza, ampiamente motivando, assume che:
- la decisione del Giudice Sportivo rende evidente come questi, nel valutare le
condotte riconducibile alla responsabilità societaria, non abbia considerato nè
la concorrenza di numerose circostanze attenuanti (quali la disputa della gara
in trasferta, l’assenza di pericolosità dei comportamenti addebitati ai
sostenitori della Sangiovannese e la loro assoluta inifluenza rispetto allo
svolgimento della gara) né il non risultare supportato da prova di sorta il
precipuo addebito di avere i propri tesserati e personale tecnico dato luogo ad
una colluttazione con tesserati avversari;
- l’attribuzione all’allenatore Braglia di avere tenuto una condotta offensiva nei
confronti dell’arbitro e di un calciatore della squadra avversaria, merita di
essere confutata “come infondata e arbitraria supposizione dell’ufficiale
referente, non suffragata da riscontri fattuali oggettivi”.
In sede di discussione l’avv. Alessandro Martini, delegato a
rappresentare la società che aveva chiesto l’audizione personale, ha
ulteriormente illustrato i motivi del gravame ed insistito nelle formulate
richieste.
La Commissione, letto il reclamo, ascoltato il difensore avv. Martini,
esaminati gli atti, ritiene di non poter accogliere le istanze della reclamante.
A tale convincimento il Giudicante ha ritenuto di dovere pervenire,
atteso che tutti i fatti dedotti dal Primo Giudice a motivo dei provvedimenti
impugnati trovano puntuale riscontro nelle risultanze degli acquisiti documenti
ufficiali, costituenti fattori di prova piena, fra i quali il dettato normativo
riconduce espressamente le relazioni dell’Ufficio Indagini.
Questo, con riferimento alle azioni ascritte sia ai sostenitori ed ai
tesserati, addetti e personale tecnico, della società — la partecipazione dei
quali ultimi alla contestata “sorta di rissa” (che la stessa difesa della società
non smentisce essersi nella circostanza verificata) costituisce di per sé fatto
adeguatamente sanzionabile indipendentemente da chi ne sia stato il
promotore — sia all’allenatore Braglia, in merito al cui comportamento il
dettagliato resoconto del collaboratore dell’Ufficio Indagini non induce, ad
avviso del Giudicante, a legittimare in merito alcun ragionevole dubbio.
Ciò posto, risultando ineccepibili anche sotto il profilo di una corretta
graduazione delle sanzioni irrogate, le impugnate decisioni meritano integrale
conferma.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di respingere il reclamo della società A.C. Sangiovannese 1927 S.p.a.-.
La tassa va addebitata.
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