LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.254/C del 15/03/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE MAURIZIO BEDIN (C.U. N.246/C DEL 7/3/2006 GARA SALERNITANA-PADOVA DEL 6 MARZO 2006).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.254/C del 15/03/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO SOCIETA’ CALCIO PADOVA S.P.A. AVVERSO SQUALIFICA TRE GARE EFFETTIVE CALCIATORE MAURIZIO BEDIN (C.U. N.246/C DEL 7/3/2006 GARA SALERNITANA-PADOVA DEL 6 MARZO 2006). Avverso il provvedimento in epigrafe ha proposto reclamo la società Calcio Padova S.p.a. richiedendo l’annullamento della sanzione o in subordine una congrua riduzione della stessa. In particolare la ricorrente contesta integralmente la versione dei fatti fornita nel rapporto del collaboratore dell’Ufficio Indagini nel quale si sostiene testualmente che “durante il tragitto tra il terreno di giuoco ed il corridoio che immette negli spogliatoi” i calciatori Bedin, n.5 del Padova e De Cesare n.18 della Salernitana “avevano avuto un’animata discussione accompagnata da spintoni” al termine della quale i due venivano alle mani: in particolare Bedin sferrava un calcio al De Cesare che reagiva con un pugno”. Sostiene la ricorrente che gli eventi come dinnanzi descritti non corrispondono al vero e la ricostruzione degli stessi accreditata dal collaboratore dell’Ufficio Indagini è insostenibile per i seguenti motivi: - il calciatore Bedin era stato sostituito al 35° del secondo tempo per infortunio; - al termine della gara lo stesso non si dirigeva verso il tunnel che porta agli spogliatoi ma dalla parte opposta per salutare i tifosi del Padova e donare loro la propria maglia di gara; - il calciatore De Cesare n.18 della Salernitana invece si dirigeva verso gli spogliatoi subito dopo il fischio di chiusura accompagnando nel suo tragitto l’arbitro e discutendo con lui. Pertanto i fatti innanzi esposti escludono che vi sia stata opportunità per il Bedin di venire a contatto con il De Cesare in quanto il rientro negli spogliatoi del primo è avvenuto dopo un notevole lasso di tempo rispetto al secondo. All’odierna riunione la società ricorrente è rappresentata dall’avv. Enzo Conte, il quale, dopo aver ribadito i motivi del ricorso e facendo seguito all’istanza contenuta nel medesimo, deposita agli atti del procedimento una videocassetta contenente un estratto della ripresa televisiva della partita, relativo agli ultimi minuti di gioco ed al rientro negli spogliatoi dopo il fischio di chiusura. La Commissione ritenuta ammissibile a norma dell’art.31 C.G.S. la produzione della prova televisiva, dopo avere accertato la garanzia tecnica e documentale della stessa, ha preso visione della videocassetta. Dopo approfondito esame degli atti ufficiali e dopo aver esaminato le predette documentazioni filmate, la Commissione ritiene che il reclamo non sia meritevole di accoglimento. In primo luogo, rileva la Commissione che i fatti assunti a base del provvedimento qui impugnato risultano documentati non solo nel rapporto del collaboratore dell’Ufficio Indagini, ma anche da quello dell’assistente arbitrale i quali risultano assolutamente compatibili nella parte in cui descrivono la colluttazione avvenuta nel tunnel che porta agli spogliatoi nonché l’esatta individuazione dei due calciatori coinvolti. In secondo luogo, dalla visione della videocassetta si intravede per qualche attimo il calciatore n.18 della Salernitana De Cesare che esce dal campo affiancando l’arbitro e discutendo con lo stesso, ma non si riscontrano elementi oggettivi per la sicura individuazione del calciatore n.5 del Padova Bedin. Dalle precedenti considerazioni ritiene la Commissione che le tesi difensive non forniscano elementi sufficienti per smentire la versione dei fatti contenuta negli atti ufficiali, peraltro fornita e confermata da diversi soggetti. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di respingere il reclamo della società Calcio Padova S.p.a.-. La tassa va addebitata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it