LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.254/C del 15/03/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO CALCIATORE CRISTIAN BIANCONE (A.C. SANGIOVANNESE 1927 S.P.A.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE (C.U. N.237/C DEL 28/2/2006 GARA SANGIOVANNESE-JUVE STABIA DEL 26 FEBBRAIO 2006).
LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul
Comunicato Ufficiale n.254/C del 15/03/2006
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
S E R I E “C/1”
RECLAMO CALCIATORE CRISTIAN BIANCONE (A.C. SANGIOVANNESE
1927 S.P.A.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE (C.U.
N.237/C DEL 28/2/2006 GARA SANGIOVANNESE-JUVE STABIA DEL 26
FEBBRAIO 2006).
L’arbitro della gara Sangiovannese-Juve Stabia riferisce nel proprio
rapporto che al 14° del secondo tempo il calciatore Cristian Biancone della
Sangiovannese, per recuperare il pallone a gioco ormai fermo, prima
spingeva al petto l’avversario che se ne era impossessato e poi lo colpiva con
una manata in faccia, ricevendo come reazione una gomitata al volto. I due
calciatori sono stati espulsi.
Su questi presupposti di fatto il Giudice Sportivo ha squalificato Cristian
Biancone per due gare effettive “per atto di violenza verso un avversario a
gioco fermo, senza conseguenze fisiche”.
Per ottenere una riduzione della sanzione il calciatore ha proposto
reclamo avverso la delibera in oggetto descrivendo la propria reazione,
all’atteggiamento ostruzionistico dell’avversario che, non restituendo il
pallone, impediva una sollecita ripresa del gioco, come non violenta perché
contenuta nei limiti di una spinta prima sul petto e poi in faccia.
Intervenuto all’odierno dibattimento a mezzo di un proprio difensore, il
Biancone ha insistito nei motivi del reclamo e per l’accoglimento delle
conclusioni ivi precisate.
Osserva la Commissione che il referto arbitrale più sopra trascritto non
consente di qualificare il comportamento del Biancone come condotta violenta
essendosi egli limitato a spingere con la mano l’avversario al petto ed al volto
senza colpirlo con uno schiaffo o in altro modo ed in reazione al suo non
corretto atteggiamento. Così precisata la consistenza dell’episodio, il reclamo
può essere accolto con riduzione della squalifica ad una gara effettiva.
Per questi motivi, la Commissione
d e l i b e r a
di accogliere il reclamo del calciatore Cristian Biancone (A.C.
Sangiovannese 1927 S.p.a.) riducendo la squalifica ad una gara effettiva.
La tassa non va addebitata.
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