LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.254/C del 15/03/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO CALCIATORE CRISTIAN BIANCONE (A.C. SANGIOVANNESE 1927 S.P.A.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE (C.U. N.237/C DEL 28/2/2006 GARA SANGIOVANNESE-JUVE STABIA DEL 26 FEBBRAIO 2006).

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.254/C del 15/03/2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE S E R I E “C/1” RECLAMO CALCIATORE CRISTIAN BIANCONE (A.C. SANGIOVANNESE 1927 S.P.A.) AVVERSO SQUALIFICA DUE GARE EFFETTIVE (C.U. N.237/C DEL 28/2/2006 GARA SANGIOVANNESE-JUVE STABIA DEL 26 FEBBRAIO 2006). L’arbitro della gara Sangiovannese-Juve Stabia riferisce nel proprio rapporto che al 14° del secondo tempo il calciatore Cristian Biancone della Sangiovannese, per recuperare il pallone a gioco ormai fermo, prima spingeva al petto l’avversario che se ne era impossessato e poi lo colpiva con una manata in faccia, ricevendo come reazione una gomitata al volto. I due calciatori sono stati espulsi. Su questi presupposti di fatto il Giudice Sportivo ha squalificato Cristian Biancone per due gare effettive “per atto di violenza verso un avversario a gioco fermo, senza conseguenze fisiche”. Per ottenere una riduzione della sanzione il calciatore ha proposto reclamo avverso la delibera in oggetto descrivendo la propria reazione, all’atteggiamento ostruzionistico dell’avversario che, non restituendo il pallone, impediva una sollecita ripresa del gioco, come non violenta perché contenuta nei limiti di una spinta prima sul petto e poi in faccia. Intervenuto all’odierno dibattimento a mezzo di un proprio difensore, il Biancone ha insistito nei motivi del reclamo e per l’accoglimento delle conclusioni ivi precisate. Osserva la Commissione che il referto arbitrale più sopra trascritto non consente di qualificare il comportamento del Biancone come condotta violenta essendosi egli limitato a spingere con la mano l’avversario al petto ed al volto senza colpirlo con uno schiaffo o in altro modo ed in reazione al suo non corretto atteggiamento. Così precisata la consistenza dell’episodio, il reclamo può essere accolto con riduzione della squalifica ad una gara effettiva. Per questi motivi, la Commissione d e l i b e r a di accogliere il reclamo del calciatore Cristian Biancone (A.C. Sangiovannese 1927 S.p.a.) riducendo la squalifica ad una gara effettiva. La tassa non va addebitata.
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