LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 272 DEL 7 marzo 2006 SERIE B TIM Gara Soc. CESENA – Soc. PIACENZA

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 272 DEL 7 marzo 2006 SERIE B TIM Gara Soc. CESENA - Soc. PIACENZA Il Giudice Sportivo, ricevuta tempestiva segnalazione del Procuratore Federale ex art. 31 comma a3) CGS in ordine alla condotta del calciatore Campagnaro Hugo Armando (Soc. Piacenza) nei confronti del calciatore Pestrin Manolo (Soc. Cesena) al 37° del secondo tempo; acquisita ed esaminata la relativa documentazione televisiva; osserva: le immagini documentano che al 37° del secondo tempo, in occasione di un calcio d’angolo in favore del Piacenza e prima ancora che lo stesso venisse battuto, nell’area di rigore del Cesena si verificava un diverbio tra Pestrin e Campagnaro. Più specificamente, Pestrin rivolgeva parole ineducate (ricavabili dal movimento labbiale) a Campagnaro e gli si avvicinava, fin quasi a toccare con la fronte il naso dell’avversario. Quest’ultimo reagiva allungando il braccio destro sino a toccare con la mano chiusa a pugno l’addome di Pestrin, che cadeva a terra, per rialzarsi subito dopo. Le immagini non mostrano quale fosse al momento del fatto la posizione dell’Arbitro, il quale comunque non adottava provvedimenti disciplinari. Il giuoco riprendeva senza ulteriori conseguenze di sorta. Non sussistono, ad avviso di questo Giudice, i presupposti per l’utilizzazione della prova televisiva ex art. 31 comma a3) CGS. A prescindere dal profilo relativo all’avvenuta percezione o meno da parte dell’Arbitro dell’episodio, la condotta di Campagnaro non è stata caratterizzata da quel connotato di violenza che consente l’applicazione della norma sopra citata. Il gesto di Campagnaro ha costituito una sorta di reazione istintiva rispetto al comportamento di Pestrin, che gli si avvicina, fin quasi al contatto fisico, con atteggiamento minaccioso. Campagnaro reagisce, a sua volta, allungando il braccio e toccando l’avversario con la mano, senza che peraltro tale atto possa essere definito come un pugno, proprio perchè il movimento del braccio destro non è né veloce né deciso. Si tratta piuttosto di un modo, seppure scomposto, per allontanare da sé Pestrin. Sul piano oggettivo, l’atto di Campagnaro non è contrassegnato da idoneità lesiva in danno dell’avversario, e sul piano soggettivo le modalità del comportamento non denotano quell’intenzionalità aggressiva che possa essere qualificata in termini di violenza. P.Q.M. delibera di non adottare provvedimenti disciplinari nei confronti di Campagnaro Hugo Armando (Soc. Piacenza) a seguito della segnalazione del Procuratore Federale.
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