LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 281 DEL 14 marzo 2006 SERIE B TIM Gara Soc. VERONA – Soc. MODENA
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 281 DEL 14 marzo 2006
SERIE B TIM
Gara Soc. VERONA - Soc. MODENA
Il Giudice Sportivo;
rilevato dai rapporti del Quarto Ufficiale e del collaboratore dell’Ufficio Indagini che:
i tifosi della Soc. Verona, collocati in una delle curve, intonavano sistematicamente cori
caratterizzati da significato di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore
avversario ogni volta che questi giocava il pallone;
tale condotta veniva ripetuta in tutto l’arco della gara;
i cori non esprimevano un generico significato offensivo né di protesta verso il
calciatore, ma un evidente contenuto di discriminazione razziale, poiché venivano
intonati in ogni occasione nella quale il calciatore medesimo era protagonista dell’azione
di giuoco;
osservato che tale condotta costituisce violazione dell’art. 10 comma 2 CGS, ed è stata
contrassegnata in concreto da specifici elementi di gravità: in particolare, la sistematicità
dei cori razzisti e la recidiva specifica dei sostenitori del Verona in comportamenti di
questo genere, già sanzionati in tre occasioni nel corso della presente stagione, con
irrogazione anche della diffida (Com. Uff. n. 108 dell’11.10.2005);
considerato che di tale condotta dei propri sostenitori la Società è oggettivamente
responsabile ai sensi del citato art. 10 comma 2 e che, nel caso di specie, sanzione
adeguata alla gravità del comportamento sarebbe, ai sensi di quanto previsto dall’art. 10,
comma 5, ultima parte la squalifica del campo per una giornata di gara con obbligo di
disputare la gara stessa a parte chiuse;
rilevato peraltro dagli atti ufficiali che altri sostenitori della squadra hanno manifestato in
occasione di alcuni dei cori razzisti un’evidente dissociazione da tale riprovevole
comportamento, e che la Società ha più volte diffuso a mezzo altoparlante invito a
desistere da simili comportamenti razzisti;
valutate tali ultime circostanze come attenuanti della responsabilità oggettiva della
Società, ai sensi dell’art. 10 comma 2 ultima parte CGS;
ritenuta conclusivamente come sanzione adeguata al fatto, valutate le citate circostanze
attenuanti, l’obbligo di disputare una partita a porte chiuse;
P.Q.M.
delibera di infliggere come sanzione alla Soc. Verona, a titolo di responsabilità oggettiva,
l’obbligo di disputare una gara ufficiale a porte chiuse.