LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 266 DEL 3 marzo 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. MANTOVA avverso l’ammenda di € 500,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Atalanta-Mantova dell’11/2/06 – C.U. n. 252 del 14/2/06).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 266 DEL 3 marzo 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. MANTOVA avverso l’ammenda di € 500,00 inflitta dal Giudice Sportivo (gara Atalanta-Mantova dell’11/2/06 – C.U. n. 252 del 14/2/06). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Soc. Mantova la sanzione della ammenda di € 500,00, per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori durante la gara Atalanta-Mantova dell’11/2/06, ha proposto reclamo la stessa Società, chiedendo la revoca della sanzione. A sostegno del gravame, si osserva che – secondo quanto risulterebbe da una dichiarazione della Questura di Mantova – l’esplosione del petardo sarebbe imputabile ad un tifoso della Soc. Atalanta, il quale avrebbe lanciato lo stesso nel settore dei sostenitori mantovani. I motivi della decisione La Commissione rileva che, secondo quanto risulta dalla relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini, nel settore occupato dai sostenitori della reclamante si è verificata l’esplosione di un petardo durante lo svolgimento della gara. Da una dichiarazione rilasciata dal Dirigente Digos della Questura di Mantova, però, si evince che, in due occasioni distinte, tifosi della Soc. Atalanta hanno lanciato petardi nel settore occupato dai sostenitori della Soc. Mantova. Ne deriva che, al fine di chiarire le modalità dell’episodio che ha determinato l’irrogazione della sanzione e, in particolare, la responsabilità del lancio, è necessario procedere a specifici accertamenti, i quali, ai sensi dell’art. 30, n. 3, del C.G.S., devono essere demandati all’Ufficio Indagini. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di rinviare gli atti all’Ufficio Indagini al fine di effettuare specifici accertamenti.
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