LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 266 DEL 3 marzo 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. BARI avverso la squalifica a tutto il 2 aprile 2006 inflitta dal Giudice Sportivo aggiunto all’allenatore Vincenzo TAVARILLI (gara Bari-Catanzaro del 28/1/06 – C.U. n. 232 del 31/1/06).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 266 DEL 3 marzo 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. BARI avverso la squalifica a tutto il 2 aprile 2006 inflitta dal Giudice Sportivo aggiunto all’allenatore Vincenzo TAVARILLI (gara Bari-Catanzaro del 28/1/06 – C.U. n. 232 del 31/1/06). Il procedimento Avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo ha inflitto a Vincenzo Tavarilli, allenatore tesserato per la Soc. Bari, la sanzione della squalifica sino a tutto il 2 aprile 2006 per il comportamento tenuto al termine della gara della gara del Campionato Primavera Bari- Catanzaro del 28/01/2006, ha proposto reclamo la Soc. Bari, chiedendo la riduzione della sanzione. A sostegno del gravame, si afferma che, nei pressi degli spogliatoi, il Tavarilli non avrebbe posto alcuna condotta antiregolamentare. In particolare, si osserva che le frasi pronunciate non sarebbero imputabili al Tavarilli e che il Direttore di gara non ne avrebbe avuto percezione diretta. I motivi della decisione La Commissione, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, rileva che il gravame è infondato. Dagli atti ufficiali risulta che il Tavarilli, prima, al termine della gara, ha rivolto all’arbitro reiterate locuzioni offensive e ingiuriose e, poi, nei pressi degli spogliatoi, ha indirizzato contumelie ed offese all’intera classe arbitrale ed agli Organi federali, additandoli di corruzione e faziosità. Tali comportamenti sono stati correttamente valutati dal Giudice Sportivo in conformità con l’orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi. Le argomentazioni difensive addotte dalla reclamante sono in contrasto con le affermazioni riportate nel referto del direttore di gara e, specificamente, nel supplemento di rapporto, che risultano esaurienti e puntuali nella descrizione del fatto. Ne deriva che la sanzione irrogata appare equa in considerazione della natura dei comportamenti tenuti. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l'incameramento della tassa.
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