COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 114 del 24.02.2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO – CON PROCEDIMENTO D’URGENZA – DELLA SOCIETA’ A.C. APRILIA AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE PELLEGRINO EMILIO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 112 del 22.02.2006 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 114 del 24.02.2006
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO – CON PROCEDIMENTO D’URGENZA - DELLA SOCIETA’ A.C. APRILIA AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE PELLEGRINO EMILIO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 112 del 22.02.2006 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
esaminato il reclamo proposto dalla Società Aprilia, letti gli atti, e considerato che:
la reclamante contesta la condotta del proprio tesserato – pugno in volto ad un avversario, segnalato dall’assistente arbitrale - limitandosi a dedurre la impossibilità del fatto, in quanto il calciatore colpito si sarebbe rialzato da terra senza neanche l’intervento del massaggiatore;
tuttavia tale prospettazione si risolve in una mera allegazione difensiva – sfornita di ogni prova qualificata – ed inidonea, dunque, a vincere la fede privilegiata che il nostro ordinamento (art. 31 lett. a1) del C.G.S.) assegna agli Atti ufficiali ove, come nella specie, le circostanze in essi refertate siano immuni da illogicità e/o contraddittorietà (intrinseche, ovvero in relazione ad altre risultanze ufficiali); sotto altro profilo – atteso che la proposizione dell’impugnativa impone, di per sé, alla Commissione, anche in difetto di specifica deduzione sul punto, di valutare anche la congruità della sanzione adottata – devesi, infine, rilevare come la punizione irrogata sia assolutamente conforme alla previsione normativa, in materia di “condotta violenta di non particolare gravità” di cui all’art. 14. 2 bis punto b) del C.G.S.,
P.Q.M.
Rigetta il reclamo proposto dalla Società A.C. Aprilia, disponendo, per l’effetto,
l’addebito della tassa non versata.
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