COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 114 del 24.02.2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. NARNESE CALCIO AVVERSO L’AMMENDA DI _ 3.000,00 E LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE DELLA MONICA MARIANO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 104 dell’8.02.2006 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 114 del 24.02.2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. NARNESE CALCIO AVVERSO L’AMMENDA DI _ 3.000,00 E LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE DELLA MONICA MARIANO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 104 dell’8.02.2006 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, visti gli atti; letto il reclamo proposto dalla A.S. Narnese Calcio avverso il provvedimento del Giudice Sportivo (C.U. n. 104 del 08.02.2006) con il quale è stata irrogata l’ammenda di _3.000,00 alla Società e la squalifica per tre gare effettive al calciatore Mariano Della Monica; rilevato che per i comportamenti ascritti alla società, viene addotto come attenuante il fattivo comportamento dei dirigenti locali, mentre per la squalifica irrogata al calciatore si assume che lo stesso non avrebbe tenuto un comportamento violento potendosi far rientrare l’atteggiamento assunto nell’ambito di una energica protesta; valutato che quanto accaduto nel corso della partita ed al termine della stessa (assistente arbitrale attinto da sputi, espressioni offensive nei confronti dello stesso e lancio di oggetti senza colpire , assembramento ostile al termine della gara con iniziative dirette ad ostruire il passaggio dell’auto della terna arbitrale, danneggiamenti dell’auto dell’arbitro affidata ai dirigenti locali) deve essere considerato di particolare gravità e ritenuto che il fattivo comportamento dei dirigenti locali è già stato preso in considerazione dal Giudice Sportivo; valutato, invece, che in effetti dalla lettura del rapporto arbitrale il comportamento ascritto al calciatore Mariano Della Monica può essere ritenuto antiregolamentare sotto l’aspetto della energica protesta senza assumere i connotati dell’atto di violenza, ragion per cui la sanzione irrogata risulta eccessiva, e congrua appare quella della squalifica per due gare, P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica del calciatore Mariano della Monica da n. 3 gare a n. 2 gare effettive. Conferma la sanzione dell’ammenda inflitta alla A.S. Narnese calcio. Nulla per la tassa non versata.
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