COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 114 del 24.02.2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. FRANCAVILLA AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CIRIGLIANO MARIO FELICE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 108 del 15.02.2006 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 114 del 24.02.2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. FRANCAVILLA AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CIRIGLIANO MARIO FELICE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 108 del 15.02.2006 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, esaminato il reclamo proposto dalla Società Francavilla F.C. letti gli atti, e considerato che: la reclamante contesta la condotta del proprio tesserato - che afferrava per il collo un avversario e subito dopo lo colpiva con un forte schiaffo in pieno volto (segnalazione dell’assistente) -limitandosi a dedurre che il fatto non sarebbe accaduto; tuttavia tale prospettazione si risolve in una mera allegazione difensiva – sfornita di ogni prova qualificata – ed inidonea, dunque, a vincere la fede privilegiata che il nostro ordinamento (art. 31 lett. a1) del C.G.S.) assegna agli Atti ufficiali ove, come nella specie, le circostanze in essi refertate siano immuni da illogicità e/o contraddittorietà (intrinseche, ovvero in relazione ad altre risultanze ufficiali); sotto altro profilo – atteso che la proposizione dell’impugnativa impone, di per sé, alla Commissione, anche in difetto di specifica deduzione sul punto, di valutare anche la congruità della sanzione adottata – devesi, infine, rilevare come la punizione irrogata sia assolutamente conforme alla previsione normativa, in materia di “condotta violenta di non particolare gravità” di cui all’art. 14. 2 bis punto b) del C.G.S.; aggiungasi che la prova televisiva, richiesta dalla reclamante con la produzione di n. 1 DVD, non è ammissibile perché risulta in contrasto con l’art. 31 lett. A5) C.G.S., non rientrando il caso nell’errore sull’autore dell’infrazione, non prospettato dalla reclamante, P.Q.M. Rigetta il reclamo proposto dalla Società Francavilla F.C., disponendo, per l’effetto, l’addebito della tassa non versata.
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