COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 114 del 24.02.2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE AVVERSO L’AMMENDA DI _ 2.000,00 E DIFFIDA, LA SQUALIFICA FINO AL 31.05.2006 AL CALCIATORE CAMASSA COSIMO E LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AI CALCIATORI BELFIORE PASQUALE E MORGIGNO DANIELE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 108 del 15.02.2006 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 114 del 24.02.2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE AVVERSO L’AMMENDA DI _ 2.000,00 E DIFFIDA, LA SQUALIFICA FINO AL 31.05.2006 AL CALCIATORE CAMASSA COSIMO E LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AI CALCIATORI BELFIORE PASQUALE E MORGIGNO DANIELE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 108 del 15.02.2006 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, visti gli atti; letto il reclamo proposto dalla A.C. Ars et Labor Grottaglie avverso il provvedimento del Giudice Sportivo (C.U. n. 108 del 15.02.2006) con il quale sono state irrogate le seguenti sanzioni: •ammenda di _ 2.000,00 e diffida alla Società; •squalifica fino al 31.05.2006 al calciatore Cosimo Camassa; •squalifica per tre gare al calciatore Pasquale Belfiore; •squalifica per tre gare al calciatore Danielo Morgigno. Ascoltato il rappresentante della Società; preso atto che per la sanzione irrogata alla Società si assume che, in contrasto con quanto asserito dal Giudice Sportivo, non si sarebbe verificato alcun tentativo di aggressione nei confronti dell’assistente arbitrale e che andrebbero considerati i precedenti della Società stessa pressoché incensurata; preso atto, altresì, che per la squalifica irrogata al Belfiore si assume la eccessività della sanzione contestandosi l’atteggiamento minaccioso quale riferito allo stesso calciatore e per la squalifica irrogata al Morgigno si esclude il tentativo di aggressione nei confronti dell’assistente arbitrale in quanto non rilevabile dagli atti di gara; preso atto, infine, che per la squalifica irrogata al Camassa si rileva, per la responsabilità diretta, che non si tratterebbe di un intervento falloso ma solo di un comportamento antiregolamentare, mentre per la responsabilità oggettiva viene richiamata la dichiarazione resa dal calciatore Maurilio De Giorgi con la quale quest’ultimo si accolla la responsabilità di quanto accaduto, sicché andrebbe esclusa la responsabilità oggettiva del capitano che si concretizza nei casi in cui non si individua l’autore del comportamento antiregolamentare (ex art. 2, comma 2 del C.G.S); ritenuto, per la sanzione irrogata alla Società, che in effetti nel rapporto dell’assistente arbitrale si legge che al termine della gara veniva “accerchiato da una mezza dozzina di persone della Società Grottaglie” ma non viene individuato alcun tentativo di aggressione sicchè la sanzione irrogata appare eccessiva in relazione ai fatti verificatisi; ritenuto, per la squalifica irrogata al Belfiore, che l’atteggiamento minaccioso tenuto dallo stesso emerge evidente dal contenuto delle frasi rivolte all’arbitro; ritenuto, invece, per la squalifica irrogata alla Morgigno che il tentativo di aggressione nei confronti dell’assistente arbitrale non risulta confermato dal rapporto dell’assistente stesso che, limitandosi a rilevare che il calciatore “si avvicinava con fare minaccioso e soltanto grazie al tempestivo intervento delle Forze dell’Ordine che si evitava un sicuro contatto”, ha effettuato una considerazione sulla potenzialità del comportamento antiregolamentare che non può concretizzare l’assunto “tentativo di aggressione”; ritenuto, infine, per la squalifica irrogata al calciatore Camassa che, in effetti, a seguito della dichiarazione di responsabilità resa dal calciatore Maurilio De Giorgi, gli atti di gara per l’irrogazione della sanzione del caso vanno trasmessi al Giudice Sportivo. La sanzione irrogata al Camassa va conseguentemente annullata per la parte irrogata a titolo di responsabilità oggettiva. Va infine confermata per la responsabilità diretta ascritta a seguito del comportamento falloso tenuto nei confronti di un avversario, sanzione che può essere determinata nella squalifica sino al 24.02.2006, P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo proposto dalla A.C. Ars et Labor Grottaglie: •riduce la sanzione irrogata alla Società da 2.000,00 e diffida a 2.000,00; •riduce la squalifica irrogata al calciatore Daniele Morgigno da tre a due gare effettive; •riduce la squalifica irrogata al calciatore Cosimo Camassa dal 31.05.2006 al 24.02.2006; •trasmette gli atti di gara al Giudice Sportivo per l’irrogazione delle sanzioni previste nei confronti del calciatore Maurilio De Giorgi; •conferma la squalifica al calciatore Pasquale Belfiore. Nulla per la tassa non versata.
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