COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 117 del 03.03.2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. TOLENTINO S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MORBIDONI MARCO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 112 del 22.02.2006 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 117 del 03.03.2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. TOLENTINO S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MORBIDONI MARCO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 112 del 22.02.2006 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, Letti gli atti del procedimento osserva. Il Giudice Sportivo, con decisione del 22.02.2006 (C.U. n. 112 pari data), squalificava per due giornate effettive di gara il calciatore del Tolentino S.r.l., Morbidoni Marco, espulso per doppia ammonizione per “reiterato comportamento scorretto nei confronti di avversari e perché, alla notifica del provvedimento disciplinare, teneva nei confronti dell’arbitro comportamento irriguardoso”. Avverso tale provvedimento il Tolentino S.r.l. presentava reclamo sostenendo che “la squalifica appariva iniqua e viziata da un’interpretazione non corretta degli avvenimenti di gara nonché degli atti ufficiali riguardanti la stessa”. Nessun rappresentante della reclamante si è presentata nonostante la richiesta di essere ascoltati. In effetti, contrariamente a quanto assunto nella motivazione del provvedimento impugnato, il Morbidoni è stato espulso dal campo solo perché, contestualmente all’ammonizione per un fallo a danno di un avversario, protestava con il Direttore di gara che comminava una nuova ammonizione e quindi lo espelleva. Visto sotto tale profilo, il provvedimento del G.S. appare eccessivamente oneroso, dovendosi la squalifica da comminare contenere in una sola giornata, P.Q.M. Accoglie il reclamo della U.S. Tolentino s.r.l. e riduce la squalifica al calciatore Morbidoni Marco ad una giornata effettive di gara. Nulla per la tassa non versata.
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