COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 117 del 03.03.2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. BOLZANO 1996 – BOZEN 1966 AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE LUCCHINI ANDREA (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 112 del 22.02.2006 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 117 del 03.03.2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. BOLZANO 1996 - BOZEN 1966 AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE LUCCHINI ANDREA (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 112 del 22.02.2006 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, visti gli atti; letto il reclamo della F.C. Bolzano – Bozen 96 avverso il provvedimento del Giudice Sportivo (C.U. n. 112 del 22.02.2006) con il quale è stata irrogata la squalifica per n. 3 gare al calciatore Andrea Lucchini “perché, a gioco fermo, colpiva con un calcio un avversario che si trovava a terra. Sanzione così determinata ai sensi dell’art. 14 comma 2 bis lett. b) del C.G.S.”; ritenuta inammissibile la richiesta di visionare la cassetta video dell’incontro in quanto non depositata ritualmente ai sensi di quanto previsto dall’art. 31, lett. a3) e a4) del C.G.S.; Ritenuto che con il reclamo si assume che il calciatore Lucchini non avrebbe compiuto alcun atto di violenza nei confronti dell’avversario; preso atto del chiarimento fornito dall’arbitro che ha precisato che il comportamento del Lucchini non può essere considerato atto di violenza ma atto antiregolamentare teso a far rialzare subito l’avversario senza perdere tempo tant’è che quest’ultimo non ha riportato alcun danno e ha subito ripreso il gioco regolarmente; valutato che la diversa fattispecie va equamente sanzionata, P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica irrogata al calciatore Andrea Lucchini da n. 3 a n. 2 gare effettive. Nulla per la tassa non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it