COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 117 del 03.03.2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. BOLZANO 1996 – BOZEN 1996 AVVERSO L’AMMENDA DI _ 400,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 112 del 22.02.2006 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 117 del 03.03.2006
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. BOLZANO 1996 - BOZEN 1996 AVVERSO L’AMMENDA DI _ 400,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 112 del 22.02.2006 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
visti gli atti;
letto il reclamo proposto dal F.C. Bolzano – Bozen 96 avverso il provvedimento del Giudice Sportivo (C.U. n. 112 del 22 febbraio 2006) con il quale è stata irrogata l’ammenda di _ 400,00 “perché propri sostenitori nel corso della gara ed in più occasioni, rivolgevano agli Ufficiali di gara espressioni offensive. I medesimi, a fine gara, sputavano all’indirizzo dei calciatori avversari e della terna arbitrale, senza tuttavia colpire alcuno”;
ritenuto che la cassetta dell’incontro, di cui richiede la visione la Società reclamante, non può essere esaminata ai sensi di quanto previsto dall’art. 31 del C.G.S.;
considerato che le deduzioni della stessa Società sono sfornite di ogni prova a sostegno;
valutato che il rapporto arbitrale gode di fede privilegiata ai sensi di quanto previsto dall’art. 31 lett. a1) C.G.S.;
rilevata la congruità della sanzione irrogata,
P.Q.M.
Respinge il reclamo proposto dal F.C. Bolzano – Bozen 96 e, per l’effetto, conferma la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo.
Dispone l’addebito della tassa non versata.
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