COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 117 del 03.03.2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. F.C. LAVELLO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE DIALLO FABRICE MOHAMED LAMINE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 112 del 22.02.2006 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 117 del 03.03.2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. F.C. LAVELLO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE DIALLO FABRICE MOHAMED LAMINE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 112 del 22.02.2006 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, visti gli atti, letto il reclamo, ascoltato nella riunione del 03.03.2006 il calciatore Diallo Fabrice Mohamed Lamine, OSSERVA la Società Pol. F.C. Lavello ha proposto reclamo avverso la squalifica per 3 giornate inflitta dal G.S. al proprio tesserato per avere, durante l’incontro Lavello /Nuovo Terzignodel 19.02.2006, a gioco fermo e lontano dall’azione di gioco, colpito con un pugno al petto un avversario. Il reclamo proposto, confermato nel suo contenuto, dalle dichiarazioni rese dal calciatore, si sostanzia nella circostanza che il tesserato avrebbe colpito il calciatore della squadra avversaria in maniera istintiva reagendo ad un colpo ricevuto, limitandosi altresì a portare una spinta e non un pugno. La circostanza è però sfornita di un qualunque elemento probatorio. E sul punto costituiscono fonte di prova privilegiata le risultanze dei documenti ufficiali di gara, i quali attestano quanto posto a base del provvedimento del Giudice Sportivo. A ciò si aggiunga che l’assistente arbitrale, sentito telefonicamente da questa Commissione in merito all’accaduto, ha confermato a mezzo fax quanto riportato nel referto. Ne consegue che il provvedimento risulta fondato, e che il reclamo va respinto, P.Q.M. Rigetta il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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