COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 117 del 03.03.2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. CALCIO MONTENERO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE DE FEUDIS MICHELE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 112 del 22.02.2006 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 117 del 03.03.2006
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. CALCIO MONTENERO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE DE FEUDIS MICHELE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 112 del 22.02.2006 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
esaminato il reclamo, visti gli atti:
OSSERVA
il Giudice Sportivo con C.U. n. 112 del 22.08.2006 ha comminato al calciatore De Feudis Michele, la squalifica per tre gare effettive, perché, a gioco fermo, colpiva con un pugno al volto un calciatore avversario. Sanzione così determinata ai sensi dell’art. 14 comma 2bis lett. b) del C.G.S..
La U.S. Calcio Montenero ha proposto reclamo avverso la suddetta decisione, sostenendo che il proprio tesserato non avrebbe colpito con un pugno al volto, l’avversario, essendosi solo limitato a divincolarsi. La Società nel proporre il reclamo, ha chiesto: in via principale l’annullamento della sanzione inflitta ed in subordinata la riduzione della squalifica a solo due giornate.
Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato.
Infatti, la sanzione inflitta non può che essere confermata stante che i fatti come risultanti dai documenti ufficiali di gara godono di fede privilegiata ai sensi dell’art. 31 lett. a1) del C.G.S..
Si evidenzia, inoltre, che la sanzione inflitta consiste nel minimo edittale previsto dall’art. 14 comma 2 bis per i fatti contestati.
In conclusione appare congrua la sanzione irrogata della squalifica per tre gare,
P.Q.M.
Rigetta il reclamo; dispone l’addebito della tassa non versata.
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