COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 121 del 10.03.2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. NOICATTARO CALCIO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA NORMANNA-NOICATTARO DEL 25.09.2005 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 38 del 26.10.2005 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 121 del 10.03.2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. NOICATTARO CALCIO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA NORMANNA-NOICATTARO DEL 25.09.2005 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 38 del 26.10.2005 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, l etto il reclamo, esaminati gli atti, uditi i difensori delle parti che hanno richiesto l’accoglimento delle rispettive istanze, osserva; •Il Giudice Sportivo ha accolto il reclamo fatto pervenire dall’ASD San Felice Normanna in ordine alla partecipazione alla gara del 25.09.2005 dei calciatori Gismondi Eustacchio e Di Donna Vincenzo schierati dalla A.S. Noicattaro. Tali calciatori, infatti, non risultavano tesserati per la Noicattaro in quanto la relativa richiesta in data 06.10.2005 era stata respinta perché in contrasto con l’art. 100 comma 2 delle N.O.I.F.. pertanto il Giudice Sportivo infliggeva alla Noicattaro la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. •La Noicattaro ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo, non contestando l’illegittimità del tesseramento dei calciatori schierati ma eccependo l’inammissibilità del reclamo proposto dalla Normanna per la inosservanza dei termini stabiliti dall’art. 24 comma 9 del C.G.S.. Sosteneva infatti la irregolarità dell’invio del preannuncio di reclamo indirizzato alla Commissione Disciplinare anziché al Giudice Sportivo. Affermava inoltre la mancanza di prova certa sulla data di invio del preannuncio di reclamo e del reclamo stesso. •La Commissione Disciplinare, ritenuto necessario un approfondimento istruttorio in ordine alla effettiva data di consegna all’ufficio postale dei motivi del reclamo da parte della Normanna, disponeva accertamenti a mezzo dell’Ufficio Indagini della F.I.G.C.. •All’esito di tali accertamenti l’Ufficio Indagini ha confermato che la raccomandata contenente i motivi del reclamo era stata tempestivamente consegnata all’Ufficio Postale in data 03.10.2005. Dagli accertamenti dell’Ufficio Indagini è altresì emerso che il Presidente della Noicattaro in data 05.01.2006 ha presentato denuncia-querela e poi in data 26.01.2006 atto di integrazione di denuncia-querela per i fatti oggetto del presente procedimento. •I dubbi sollevati dalla Noicattaro si sono rilevati infondati alla luce degli accertamenti compiuti dall’Ufficio Indagini. La data di spedizione della raccomandata, provata dal timbro a secco, è stata confermata dal direttore dell’Ufficio Postale. Per quanto attiene al preannuncio di reclamo, le suggestive tesi della reclamante sono rimaste sfornite di qualsiasi supporto anche solo indiziario. Nessuna rilevanza può avere la circostanza dell’invio del preannuncio alla Commissione Disciplinare anziché al Giudice Sportivo alla luce del principio della conservazione degli atti. Ogni altra ipotesi rimane un puro esercizio di fantasia che in mancanza di elementi probatori non può inficiare il fatto oggettivo dell’avvenuta ricezione del fax presso gli uffici del Comitato Interregionale. •Le ulteriori richieste istruttorie avanzate dalla Noicattaro appaiono ingiustificate e al di fuori dell’ambito dei poteri della Commissione. Peraltro al Commissione ha già svolto gli accertamenti istruttori ritenuti necessari con gli esiti sopra indicati. •Il reclamo della Noicattaro deve pertanto essere rigettato. Si impone la trasmissione degli atti alla Procura Federale in relazione sia alla denuncia presentata dalla Noicattaro in data 05.01.2006 ed alla successiva integrazione del 26.01.2006, in violazione della clausola compromissoria, che in relazione alle gravi accuse immotivatamente rivolte nel reclamo nei confronti dei dirigenti della San Felice Normanna. P.Q.M. Respinge il reclamo e dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per le ragioni esposte in motivazione. Dispone l’addebito della tassa non versata.
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