COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 22/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare A.S. SOMMATINO CALCIO (CL) – (posizione irregolare calciatore Amato Giammarco – GARA GIARRATANA/SOMMATINO del 12.3.2006 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “C”) – Proc. n° 214/A –
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 42 del 22/03/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
A.S. SOMMATINO CALCIO (CL) – (posizione irregolare calciatore Amato Giammarco – GARA GIARRATANA/SOMMATINO del 12.3.2006 – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – GIR. “C”) – Proc. n° 214/A –
La Società reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore Amato Giammarco (25.3.1986) schierato dalla Società Giarratana nella gara prima indicata.
La Commissione Disciplinare:
Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti, osserva:
il calciatore Amato Giammarco, non aveva titolo a prendere parte alla gara di che trattasi, risultando squalificato con C.U. n° 38 del 22.2.2006 – essendo il 26.2.2006 giornata di riposo - la prima gara utile è stata quella del 5.3.2006 dove il calciatore di che trattasi ha giocato come in quella del 12.3.2006.
P.Q.M.
DELIBERA:
di infliggere alla Società A.P. Giarratana la punizione sportiva delle perdita della gara in questione con il punteggio di 0 – 3;
di infliggere al dirigente accompagnatore della medesima Società Sig. Migliore Vincenzo la sanzione dell’inibizione fino al 30.04.2006 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 n. 8 C.G.S.;
senza addebito di tassa.
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