COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 22/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare POL. D. LIBERTAS CERAMI – (avverso squalifica fino al 30.6.2007 calciatore Intili Michele e ammenda di Euro 50,00 – GARA LIBERTAS CERAMI/INESSA del 5.3.2006 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”E”) – Proc. n° 206/A –

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 22/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare POL. D. LIBERTAS CERAMI – (avverso squalifica fino al 30.6.2007 calciatore Intili Michele e ammenda di Euro 50,00 – GARA LIBERTAS CERAMI/INESSA del 5.3.2006 – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIR.”E”) - Proc. n° 206/A – L’appellante, pur censurando il comportamento del proprio calciatore, nega che possa essersi trattato di atti di violenza in danno del direttore di gara, senza che si sia determinata alcuna conseguenza in danno dello stesso; La Commissione Disciplinare, letti gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue: 1) Circa la sanzione dell’ammenda va ricordato che essa non è impugnabile a norma dell’art. 41 n° 3 lettera d), per le gare della categoria di che trattasi, nella misura irrogata; 2) Quanto alla sanzione a carico del calciatore Michele Intili va osservato che essa appare in linea con quanto allo stesso attribuito all’esame delle risultanze ufficiali. Essa tiene conto dell’atto spregevole subito dal direttore di gara ed ancora di quanto posto in essere successivamente dall’Intili; ovviamente sarebbe stata ben più grave ove si fosse trattato di vera e propria violenza; 3) Le superiori considerazioni non consentono di intervenire nel senso auspicato dall’appellante; P.Q.M. DELIBERA: di respingere l’appello come sopra proposto; con addebito di tassa non versata
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it