COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 42 del 23/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 168/06-pv.Oggetto: Reclamo dell’Unione Sportiva Marsiliana avverso alla squalifica del calciatore Vestri Marcello fino al 2/01/2007 (C.U. n. 38 del 2/03/2006)
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 42 del 23/03/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
168/06-pv.Oggetto: Reclamo dell’Unione Sportiva Marsiliana avverso alla squalifica del
calciatore Vestri Marcello fino al 2/01/2007 (C.U. n. 38 del 2/03/2006)
Il G.S. motivava così la sanzione irrogata al calciatore durante l’incontro disputatosi, in data
26/02/2006, tra l’Associazione Sportiva Scanzano e la ricorrente: “Espulso per aver offeso il D.G.
si avvicinava allo stesso e gli dava uno schiaffo sulla mano facendogli cadere il taccuino e
procurandogli dolore che perdurava anche successivamente”.
Ricorre l’impugnante che, con un reclamo nel quale eccepisce la reale portata dei fatti realmente
accaduti in campo.
Il D.G. avrebbe semplicemente enfatizzato l’accaduto mentre l’analisi del fatto porterebbe ad
escludere la violenza del gesto; lo stesso arbitro non avrebbe al dolore menzionato nel rapporto di
gara concludendo pertanto per la riduzione della sanzione applicata.
Il reclamo non merita accoglimento .
Il D.G. nella descrizione del gesto - dettagliatamente riportato nel rapporto di gara, e
successivamente ribadito nel supplemento espressamente richiesto da questa C.D. – conferma sia
l’atteggiamento ingiurioso che il successivo contatto fisico.
Puntualizza inoltre che il colpo fu dato “con le nocche della mano sul dorso della mia mano” dando
quindi contezza del perdurante dolore avvertito.
Rileva che sul D.G. non incombe alcun onere di fornire chiarimenti o spiegazioni nei confronti di
altri soggetti (specialmente se gli stessi si rendono protagonisti di gesti di violenza); il compito
dell’arbitro, oltre quello di dirigere la gara, si limita alla compilazione del rapporto di gara,
documento nel quale è legittimato a descrivere i fatti senza alcuna preventiva o doverosa
comunicazione a chiunque.
L’azione, riprovevole ed assolutamente inaccettabile, non può nemmeno essere riportata ad un
plateale gesto di stizza ma deve inquadrarsi come gesto violento nei confronti del D.G. che, nella
sua assoluta estraneità ai principi del giuoco, deve essere adeguatamente sanzionato.
La dinamica riportata risulta correttamente valutata dal Giudice di prime cure e la relativa sanzione
appare in linea con le precedenti decisioni di questa C.D..
P.Q.M.
La C.D. respinge il reclamo e dispone l’incameramento della relativa tassa.
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