COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 42 del 23/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 153 / Stagione sportiva 2005/2006 – cc. – Reclamo proposto dalla U.S. Porta Nuova contro la delibera con la quale il G.S. Provinciale di Pisa ha inibito il dirigente Logliè Adriano Carlo dallo svolgere ogni attività fino al 31.12.2006. (C.U. n. n. 32 del 16.02.2006).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 42 del 23/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 153 / Stagione sportiva 2005/2006 - cc. - Reclamo proposto dalla U.S. Porta Nuova contro la delibera con la quale il G.S. Provinciale di Pisa ha inibito il dirigente Logliè Adriano Carlo dallo svolgere ogni attività fino al 31.12.2006. (C.U. n. n. 32 del 16.02.2006). Il provvedimento indicato in epigrafe, assunto dal G.S. Provinciale di Pisa, con la seguente motivazione: �� Perché a fine gara offendeva ripetutamente il D.G. e nel ritirare i documenti con violenza stringeva la mano del D.G. procurandogli leggero dolore. Successivamente proferiva frasi offensive e minacciose”, viene contestato con il rituale reclamo posto alla attenzione di questa Commissione. La reclamante ritiene che �� quanto sopra riportato non corrisponde esattamente alla verità”. Nel biasimare il comportamento del proprio tesserato la società, giustifica il comportamento del dirigente ritenendolo una reazione a quanto in precedenza accaduto e conseguenza di particolari motivi personali di urgenza. Descrive il fatto affermando che il Logliè toglieva dalle mani dell’arbitro, in “maniera scortese”, il proprio documento per cui, probabilmente, tale gesto, da considerarsi di stizza e istintivo, causava un urto con le dita del D.G. causandogli il leggero dolore indicato. Contesta altresì la motivazione del provvedimento impugnato nella parte in cui si asserisce che il leggero dolore è stato causato dall’aver stretto la mano all’arbitro. La C.D. ha acquisito il supplemento di rapporto nel quale l’arbitro specifica, solo in questa sede, la dinamica del gesto compiuto dal dirigente affermando che questi, aprendo il braccio destro lateralmente, come se dovesse “caricare” uno schiaffo, chiudeva il gesto di scatto stringendo le dita della mano per afferrare il documento; il D.G. esclude che il gesto sia stato istintivo o involontario. La C.D. ritiene che la sanzione inflitta possa essere mitigata a seguito della più ampia descrizione del fatto resa dall’arbitro nel supplemento rispetto a quanto riportato sul rapporto di gara, rapporto in base al quale il G.S. ha emesso la propria decisione. Il comportamento del dirigente, accompagnatore ufficiale nella gara in questione, è da censurare anche con riferimento all’incarico rivestito infatti nessun tesserato può commettere atti di violenza o rivolgere offese all’ufficiale di gara e ciò acquisisce particolare rilevanza nel caso del dirigente accompagnatore. La reclamante, peraltro, ammette entrambi i fatti contestati, con la conseguenza che la decisione del giudice, alla luce del supplemento di rapporto reso, deve essere rivista esclusivamente sotto il profilo della entità della sanzione irrogata. C.U. N. 42 del 23/3/2006 – pag. 1782 P.Q.M. La C.D., tenuto conto delle offese e delle minacce rivolte al D.G. e del lieve dolore causatogli, ritiene dover sanzionare il comportamento del dirigente Logliè con la inibizione di mesi otto e così fino al 16 ottobre 2006. Dispone la restituzione della tassa di reclamo.
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