COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 42 del 23/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 162/06-rn.Reclamo A.C.D. Fivizzanese Avverso Squalifica Del Calciatore Palmieri Massimiliano Per 6 Gg (.C.U. N° 30 Del 2322006)
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 42 del 23/03/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
162/06-rn.Reclamo A.C.D. Fivizzanese Avverso Squalifica Del Calciatore Palmieri
Massimiliano Per 6 Gg (.C.U. N° 30 Del 2322006)
Propone rituale reclamo la A.c.d. Fivizzanese avverso la squalifica in oggetto comminata dal G.S.
Provinciale di Massa con la seguente motivazione: “ Espulso per condotta violenta a gioco fermo
verso un avversario. Alla notifica dell’espulsione offendeva il D.G. attardandosi ad uscire dal
terreno di gioco”.
La reclamante nel chiedere una riduzione della sanzione, con articolato reclamo contesta la
decisione del primo giudice ed in particolare contesta il fatto che quella che veniva qualificata
condotta violenta era stata una reazione ad un fallo subito, che era sì plateale, ma che non
comportava per l’avversario alcun danno fisico.
Contesta altresì che l’attardarsi del calciatore era dovuto alla richiesta di spiegazione per
l’espulsione ricevuta, e notificata con l’esibizione del cartellino mentre il Palmieri si trovava a terra
per il colpo ricevuto e non dopo che si era ristabilito come prescrivono le regole.
La C.D. esaminati gli atti il ricorso ed il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo.
Il D.G. nel supplemento precisa come in effetti il colpo inferto dal Palmieri all’avversario fosse in
reazione ad un fallo subito, ma anche che il Palmieri medesimo si rialzava immediatamente per
colpire con una testata e che il cartellino veniva a lui mostrato in quel frangente con il calciatore
quindi il piedi e ben presente ed in grado di comprendere quanto stava accadendo.
Rileva la Commissione come il gesto di reazione non comporti una attenuante del comportamento
in generale, ma soprattutto laddove la reazione si sia concretizzata infliggendo all’avversario una
testata, colpo di per sé insidioso e vigliacco, ma in particolare potenzialmente estremamente
lesivo.
L’attardarsi del calciatore, pur rilevato e sanzionato dal G.S., in termini pratici non ha comportato
una sanzione supplementare posto che le sei giornate potevano essere comminate già con
l’applicazione delle pene previste dall’art. 14 n° 2bis del CGS unitamente a quelle normalmente
irrogate per l’offesa al D.G. che non viene smentita nemmeno dalla reclamante.
P.Q.M.
La C.D. respinge il reclamo, ordina incamerarsi la tassa relativa.
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