COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 42 del 23/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 165/06-SA.Impugnazione della LUDUS 90 Valle dell’Arno avverso la squalifica per 4 giornate del calciatore PAVI DEGL’INNOCENTI Fabio, inflitta dal GS provinciale di Firenze (Com. Uff. n. 34 del 22 febbraio 2006).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 42 del 23/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 165/06-SA.Impugnazione della LUDUS 90 Valle dell’Arno avverso la squalifica per 4 giornate del calciatore PAVI DEGL’INNOCENTI Fabio, inflitta dal GS provinciale di Firenze (Com. Uff. n. 34 del 22 febbraio 2006). Con rituale gravame, la intestata società adiva questa C.D. chiedendo la riduzione della sanzione come sopra inflitta al proprio calciatore, che il G.S. aveva così motivato: “Appoggiava il suo naso al viso del D.G. e teneva comportamento irriguardoso nei confronti dello stesso”.- Deduceva il reclamante che il tesserato non aveva posto in essere le condotte così come ascrittegli, essendosi trattato di una richiesta di spiegazioni, sia pure focosa ma non oltraggiosa né offensiva, ma solo reiterata. Il toccare con il naso è stato solo fortuito e non aveva l’intenzione di offendere fisicamente l’arbitro. L’arbitro chiaramente ha descritto nel rapporto l’accaduto, nel suo articolarsi, spiegando che il PAVI DEGLI INNOCENTI - che già era incorso in atteggiamenti di mancata collaborazione quale capitano richiesta in precedenza dall’arbitro - una volta ammonito e fatto presente che un comportamento del genere avrebbe portata alla sua espulsione, appoggiava il suo naso ed urlava “allora …cosa aspetti, mandami fuori!!, Forza!! , sorridendo in palese senso di scherno …”.- Conclusivamente, la versione arbitrale, dettagliata e puntuale, attesta con precisione la volontarietà della condotta del PAVI DEGLI INNOCENTI, che si è caratterizzata per la manifesta C.U. N. 42 del 23/3/2006 – pag. 1783 mancanza di collaborazione, in una prima fase (ammonizione); quindi di protratta irriguardosità verso l’arbitro, con plurime frasi dette in tono arrogante; tutto ciò certamente aggravato e sottolineato dal porre il naso sul volto del DG. quale tipica espressione “di sfida”. La sanzione stabilita è del tutto congrua, oltre che proporzionate ai casi similari e tiene conto in modo adeguato del gesto comunque aggressivo ( anche se non lesivo, ovviamente ) – gravemente irriguardoso, peraltro in un contesto caratterizzato dal protrarsi degli atteggiamenti indebiti . Neppure è da sottacere la non contestata (formalmente) aggravante del suo ruolo di capitano, che già di per sé impone l’aggravio sanzionatorio come in tutte le fattispecie disciplinari che riguardano detta figura. P.Q.M. Respinge il reclamo, conferma la decisione di cui in epigrafe e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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