COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 42 del 23/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE 146/06-Rn. Reclamo Pol. Sorgenti Labrone Avverso Squalifica Del Calciatore Fusco Fabio Fino Al 2452006 (C.U. N° 35 Del 922006)
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N. 42 del 23/03/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE
146/06-Rn. Reclamo Pol. Sorgenti Labrone Avverso Squalifica Del Calciatore Fusco Fabio
Fino Al 2452006 (C.U. N° 35 Del 922006)
Reclama la Pol. Sorgenti Labrone avverso la squalifica in oggetto comminata dal G.S. Regionale
con la seguente motivazione: “A fine gara colpiva violentemente il pallone lancinadolo verso il D.G.
sfiorandolo alla testa”.
La reclamante nel chiedere la riduzione della sanzioni, non contesta i fatti così come riportati, ma
sostiene l’assoluta involontarietà del gesto del calciatore il quale, a fine gara, avrebbe solo calciato
il pallone lontano senza avvedersi della presenza dell’arbitro nella dirzione del tiro e sostenendo,
dato che il D.G. era di spalle che il medesimo non avrebbe potuto cogliere la volontarietà o meno
del gesto da parte del calciatore.
La C.D., esaminati gli atti ed il ricorso, acquisito il supplemento di rapporto decide di respingere il
reclamo.
La reclamante contesta non già gli accadimenti, ma la volontarietà.
A tal proposito il D.G., che già nel rapporto di gara aveva evidenziato come avesse il Fusco alle
spalle, precisa che il giocatore era l’unico dietro di lui (del resto a tal proposito nemmeno la
reclamante contesta l’attribuibilità al Fusco), ma l’atteggiamento del giocatore allorchè l’arbitro si
girava dopo essere stato sfiorato dal pallone calciato con forza, non poteva lasciar dubbi circa la
volontarietà del gesto.
La sanzione comminata appare del tutto conforme e va quindi confermata.
P.Q.M.
La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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