COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 42 del 23/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 145/06-sa. Impugnazione della ScintillaPisaest, avverso la squalifica del calciatore Sig. BATINI SIMONE, fino al 31 dicembre 2006, inflitta dal G.S. provinciale di Pisa (Com. Uff. n. 31 del 9 febbraio 2006).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 42 del 23/03/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 145/06-sa. Impugnazione della ScintillaPisaest, avverso la squalifica del calciatore Sig. BATINI SIMONE, fino al 31 dicembre 2006, inflitta dal G.S. provinciale di Pisa (Com. Uff. n. 31 del 9 febbraio 2006). Con rituale gravame, la intestata società adiva questa C.D. chiedendo la revoca/riduzione della sanzione come sopra inflitta al proprio calciatore, Sig. BATINI Simone, che il G. S. Provinciale di Pisa aveva così motivato: “A fine gara partecipava ad una rissa fra molti tesserati ed in particolare percorreva di corsa per aggredire un giocatore avversario con un violento pugno al naso, facendolo cadere a terra stordito e determinandogli la evidente perdita di sangue tanto da rendere necessarie le cure del pronto soccorso. Mentre l’avversario si trovava a terra stordito, tentava di C.U. N. 42 del 23/3/2006 – pag. 1784 colpirlo nuovamente e ripetutamente con calci, non riuscendovi solo per l’intervento di alcuni tesserati che lo allontanavano a viva forza”- Deduceva la reclamante che il proprio tesserato - nel parapiglia creatosi per il pareggio raggiunto dagli avversari nelle fasi di recupero della gara - aveva effettivamente colpito volontariamente l’avversario con un pugno, ma ciò in esito alla pesante derisione patita da quest’ultimo con offese e gesti inconsulti; dopo di che era stato prontamente diviso dai compagni; asseriva che, comunque, la sanzione era sproporzionata meritando pertanto una attenuazione. L’arbitro ha descritto chiaramente l’accaduto, nel rapporto, e quindi nel supplemento qui inoltrato riferendo quanto segue: “…il sig. BATINI SIMONE si faceva di corsa tutto il campo dalla propria porta fino ai limiti dell’area avversaria, dove peraltro mi trovavo anch’io, per colpire con un violento pugno al setto nasale il sig. Simonelli Federico, n. 5 della Soc. CENAIA , che cadeva a terra stordito. Quando si rialzava aveva il viso cosparso di sangue che gli usciva dalla ferita che gli aveva procurato il pugno subito. Quando il sig. Simonelli a seguito del pugno si trovava a terra, il sig. BATINI SIMONE ancora evidentemente non contento, cercava di colpirlo anche con dei calci, peraltro non riuscendoci per il pronto intervento di alcuni dirigenti che lo trattenevano e lo allontanavano a viva forza dal luogo dell’accaduto …”. Conclusivamente, la versione arbitrale, dettagliata e puntuale, attesta con precisione la volontarietà della condotta del BATINI, evidentemente percepita, con chiarezza, in quanto notatolo nella di lui azione indebita, progressiva, preordinata, con una corsa protrattasi per quasi tutto il campo per raggiungere e colpire l’avversario, a breve distanza dalla posizione tenuta dal medesimo DG; quindi proseguita con l’eclatante tentativo di colpire con calci plurimi, il Simonelli sanguinante, stordito ed ancora in terra ( in ciò fortunatamente impedito, non dal suo desistere spontaneo, ma dall’ azione di contrasto ed allontanamento dei dirigenti.). - Come tale, il narrato del D.G. non può non prevalere sulla (neppure troppo diversa) “spiegazione”, offerta con il reclamo, in virtù della fede privilegiata che gli è attribuita espressamente dalla Carte Federali. La pur severa sanzione stabilita, una volta assentita la responsabilità del soggetto, è del tutto congrua e proporzionata ai casi similari, e tiene conto della gravità del gesto iniziale, come detto, “pensato” durante una corsa di molte decina di metri, a titolo di mera ritorsione, neppure per un fallo, con esiti dolorosi, subito poco prima (ciò che potrebbe attenuare la lucidità), ma per una derisione (questa certo non giustificabile); e, non di meno, degli effetti arrecati con il pugno al volto (forte sanguinamento e lieve stordimento). In assoluto, appare ancora più grave, quindi ulteriormente da stigmatizzare e sanzionare, l’intento di protrarre l’aggressione lesiva, addirittura con calci al corpo di un avversario sanguinante a terra, impedito solo dal provvidenziale intervento di terzi. P.Q.M. Respinge il reclamo, conferma la sanzione come sopra inflitta in epigrafe indicata e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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