COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 75 del 23.3.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL U.S. FALERIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 21.4.2006 A CARICO DEL CALCIATORE DI GIOVENALE PAOLO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI VITERBO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 25 DEL 23.2.2006 ( Gara: Faleria – Civitella Cesi del 18.2.2006 – Camp. III CAT VT )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 75 del 23.3.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL U.S. FALERIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 21.4.2006 A CARICO DEL CALCIATORE DI GIOVENALE PAOLO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI VITERBO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 25 DEL 23.2.2006 ( Gara: Faleria - Civitella Cesi del 18.2.2006 - Camp. III CAT VT ) La Commissione Disciplinare; • visto il reclamo in epigrafe; • esaminati gli atti ufficiali; Considerato che le argomentazioni addotte dalla reclamante, in ordine all’eccessività della sanzione, possono ritenersi parzialmente assumibili; Che, in effetti, la gomitata, con la quale il Di Giovenale ha colpito l’avversario in azione gioco, non ha causato a quest’ultimo alcuna conseguenza; mentre, per quanto concerne l’insulto rivolto all’Arbitro, pur censurandone il contenuto gravemente offensivo, va rilevato che detto insulto non è stato accompagnato da alcun atteggiamento di natura minacciosa o aggressiva nei confronti del medesimo Direttore di gara; Che pertanto la sanzione inflitta può essere rivisitata, alla luce delle effettive responsabilità Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore DI GIOVENALE PAOLO dal 21.4.2006 al 30.3.2006. La tassa di reclamo va restituita.
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