COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 75 del 23.3.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL A.S. PIBE DE ORO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE RAMOGIDA GIUSEPPE FINO AL 15.4.2006 DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATA SUL COMUNICATO UFFICIALE 68 DEL 2.3.2006 GARA FORTI E TENACI – PIBE DE ORO DEL 26.2.2006 CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 75 del 23.3.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL A.S. PIBE DE ORO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE RAMOGIDA GIUSEPPE FINO AL 15.4.2006 DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATA SUL COMUNICATO UFFICIALE 68 DEL 2.3.2006 GARA FORTI E TENACI – PIBE DE ORO DEL 26.2.2006 CAMPIONATO DI 2^ CATEGORIA La Commissione Disciplinare visti gli atti ufficiali e letto il reclamo in epigrafe; udita come da richiesta la società reclamante; sentito l’Arbitro in sede di supplemento di rapporto; rilevato che la reclamante non nega sostanzialmente la dinamica degli avvenimenti che hanno portato all’irrogazione della sanzione impugnata ma attribuisce a mero caso fortuito la spinta subita dall’Arbitro che sarebbe stata frutto di un eccesso di animosità non controllato ma assolutamente involontario; rilevato per contro che il direttore di gara ha confermato che il calciatore ebbe a sospingerlo con entrambi i palmi delle mano protese in avanti, pur senza provocare alcuna conseguenza, con gesto inequivocabilmente volontario; considerato che la sanzione concretamente comminata è del tutto aderente agli usuali parametri per atteggiamenti del medesimo tipo; DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la sanzione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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