COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 75 del 23.3.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA A.S. SANGIOVANNESE 2004 AVVERSO LA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA E LE SQUALIFICHE PER TRE GARE DEI CALCIATORI FORMISANO GIUSEPPE, PETRUCCI DAVIDE, TOMMASI MIRKO, PER CINQUE GARE DEL CALCIATORE DELLA BONA CARLO E FINO AL 31.12.2006 DEL CALCIATORE MASTRACCI FILIPPO, NONCHE’ PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE GIANCARLO BRACAGLIA (MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO) DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI FROSINONE GARA SANGIOVANNESE 2004 – MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO DEL 4.3.2006

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 75 del 23.3.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA A.S. SANGIOVANNESE 2004 AVVERSO LA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA E LE SQUALIFICHE PER TRE GARE DEI CALCIATORI FORMISANO GIUSEPPE, PETRUCCI DAVIDE, TOMMASI MIRKO, PER CINQUE GARE DEL CALCIATORE DELLA BONA CARLO E FINO AL 31.12.2006 DEL CALCIATORE MASTRACCI FILIPPO, NONCHE’ PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE GIANCARLO BRACAGLIA (MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO) DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI FROSINONE GARA SANGIOVANNESE 2004 – MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO DEL 4.3.2006 La Commissione Disciplinare, visti gli atti ufficiali e letto il reclamo in epigrafe; rilevato preliminarmente che il reclamo relativamente alla punizione sportiva della perdita della gara ed alla posizione irregolare del calciatore Giancarlo Bracaglia in quanto non risulta inviata copia alla controparte; rilevato altresì che per quanto attiene alle squalifiche dei calciatori Formisano, Petrucci, Tommasi e Della Bona, il reclamo è inammissibile in quanto privo di motivazione: infatti viene annunciato il gravame nell’oggetto del reclamo ma poi nello stesso non viene articolata alcuna motivazione; rilevato infine che per quanto attiene la squalifica del calciatore Mastracci Filippo la società ne protesta l’eccessiva afflittività rispetto agli addebiti richiedendo una sanzione a giornate e non a tempo, ma la sanzione irrogata appare solo leggermente troppo severa rispetto agli addebiti in quanto il calciatore, oltre a spintonare l’Arbitro con forza, tanto da farlo indietreggiare, e provocargli lieve dolore, lo afferrava poi per la divisa senza conseguenze di rilievo, apostrofandolo con frasi ingiuriose e pertanto merita solo una lieve riduzione come da dispositivo DELIBERA Di dichiarare inammissibile il reclamo per quanto attiene la punizione sportiva della perdita della gara, la dedotta posizione irregolare del calciatore Giancarlo Bracaglia (Monte San Giovanni Campano) e le squalifiche dei calciatori Formisano Giuseppe, Petrucci Davide e Tommasi Mirko per tre gare e del Calciatore Della Bona Carlo per cinque gare, confermando conseguentemente tutte le sanzioni impugnate; Di ridurre la squalifica del calciatore Mastracci Filippo dal 31.12.2006 al 31.10.2006. La tassa reclamo va restituita.
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