COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 75 del 23.3.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELL’A.S.D. ATLETICO 2000 AVVERSO LA SQUAIFICA FINO AL 30.6.2006 DEL CALCIATORE MARZI SIMONE DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATA SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 70 DEL 9.3.2006 GARA ATLETICO 2000 – CIAMPINO DEL 4.3.2006 CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE FASCIA “B”

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 75 del 23.3.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELL’A.S.D. ATLETICO 2000 AVVERSO LA SQUAIFICA FINO AL 30.6.2006 DEL CALCIATORE MARZI SIMONE DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATA SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 70 DEL 9.3.2006 GARA ATLETICO 2000 – CIAMPINO DEL 4.3.2006 CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE FASCIA “B” La Commissione Disciplinare visti gli atti ufficiali e letto il reclamo in epigrafe; rilevato che la reclamante non contesta sostanzialmente i fatti di cui al referto di gara, ma spiega il gesto del calciatore Marzi Simone come parzialmente indotto dal desiderio di svincolarsi dalla stretta troppo energica di un compagno di squadra preoccupato che, a causa dell’eccessivo nervosismo, lo stesso Marzi potesse avventarsi contro il direttore di gara al momento dell’espulsione; rilevato che dal referto di gara si evince che il Marzi, espulso per doppia ammonizione al 50’ minuto del secondo tempo e quindi nell’ultimo minuto dei sei di recupero concessi dall’arbitro, dapprima lo applaudiva ironicamente e poi, mentre era trascinato a viva forza da un compagno di squadra fuori dal terreno di gioco, tentava di scagliare un pugno contro l’Arbitro non riuscendovi perché trattenuto anche da altri due compagni di squadra; ritenuto che il gesto del calciatore Marzi, pur disdicevole, non era connotato da requisiti di effettiva pericolosità in quanto l’energico intervento dei compagni di squadra ha impedito che potesse avvicinarsi all’Arbitro e quindi non appare univoca la volontà di porre in essere un gesto di condotta violenta; ritenuta quindi la sanzione irrogata meritevole di lieve attenuazione nei termini di cui al dispositivo; DELIBERA Di ridurre la squalifica del calciatore Marzi Simone dal 30 giugno 2006 al 15 maggio 2006. La tassa reclamo va restituita
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