COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 75 del 23.3.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELL’A.S.D. SPORTING CLUB MARCONI AVVERSO LE SQUALIFICHE FINO AL 31.3.2006 A CARICO DEL CALCIATORE MANENTI GUGLIELMO E FINO AL 7.4.2006 A CARICO DEI CALCIATORI PROIETTI MASSIMILIANO E TROMBETTA FABIO DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATA SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 32 C5 DEL 16.3.2006 GARA SPORTING CLUB MARCONI – SPORT INCONTRO DEL 7.3.2006 COPPA LAZIO C5 SERIE D

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 75 del 23.3.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELL’A.S.D. SPORTING CLUB MARCONI AVVERSO LE SQUALIFICHE FINO AL 31.3.2006 A CARICO DEL CALCIATORE MANENTI GUGLIELMO E FINO AL 7.4.2006 A CARICO DEI CALCIATORI PROIETTI MASSIMILIANO E TROMBETTA FABIO DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATA SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 32 C5 DEL 16.3.2006 GARA SPORTING CLUB MARCONI – SPORT INCONTRO DEL 7.3.2006 COPPA LAZIO C5 SERIE D La Commissione Disciplinare visti gli atti ufficiali e letto il reclamo in epigrafe; rilevato che la reclamante deduce l’ingiustizia delle sanzioni irrogate ai propri tesserati per i seguenti motivi: a) il calciatore Manenti Guglielmo avrebbe assunto a fine gara il comportamento descritto nel referto non contro l’Arbitro ma contro i compagni di squadra espulsi; b) la sanzione nei confronti dei calciatori Trombetta e Proietti sarebbe eccessiva in rapporto agli addebiti in quanto entrambi, espulsi per doppia ammonizione, avrebbero rivolto al direttore di gara solo ingiurie di non particolare gravità; rilevato per contro che le squalifiche irrogate ai calciatori Trombetta e Proietti sono assolutamente congrue in quanto alla sanzione per l’espulsione per doppia ammonizione, deve aggiungersi quella per le offese profferite ed un comportamento ironico nel caso del Trombetta ed anche minaccioso nel caso del Proietti, mentre per quanto attiene al calciatore Manenti non possono esservi dubbi sulla direzione delle frasi ingiuriose e minacciose rivolte sicuramente nei confronti del direttore di gara; ritenute quindi le sanzioni del tutto congrue rispetto agli addebiti; DELIBERA Di respingere il reclamo confermando le sanzioni impugnate. La tassa reclamo va incamerata.
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