COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 75 del 23.3.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICHIAMO DEGLI ATTI DISPOSTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 40 COMMA 9 DEL C.G.S. DAL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO DELLE DECISIONI ASSUNTE DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI LATINA IN MERITO ALLA MANCATA DISPUTA DELLA GARA DEL CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE D LE FORNA ISOLA DI PONZA – ISOLA DI VENTOTENE DEL 22.2.2006

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 75 del 23.3.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RICHIAMO DEGLI ATTI DISPOSTO AI SENSI DELL’ARTICOLO 40 COMMA 9 DEL C.G.S. DAL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO DELLE DECISIONI ASSUNTE DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI LATINA IN MERITO ALLA MANCATA DISPUTA DELLA GARA DEL CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE D LE FORNA ISOLA DI PONZA – ISOLA DI VENTOTENE DEL 22.2.2006 Il Presidente del Comitato Regionale Lazio, ai sensi dell’articolo 40 comma 9 del C.G.S. ha disposto l’annullamento delle decisioni assunte dal competente Giudice Sportivo in merito alla gara in epigrafe. Con la decisione cassata era stata comminata alla società Isola di Ventotene la punizione sportiva della perdita della gara e la penalizzazione di un punto in classifica e l’ammenda di € 50,00 in quanto considerata rinunciataria. L’incontro, come risulta dal referto arbitrale, non era stato disputato per assenza della società Isola di Ventotene. Dagli atti allegati risulta che si trattava di una gara di recupero la cui programmazione non risulta pubblicata antecedentemente sul comunicato ufficiale e la disputa risulta comunicata alla società Isola di Ventotene solo tramite telegramma inviato il 20.2.2006 alle ore 15,22 tramite fono dal Comitato Provinciale di Latina. Il telegramma risulta recapitato solo alle ore 9,00 del 22.2.2006 giorno della disputa della gara e quindi, obiettivamente, ben oltre il termine minimo che pur deve essere concesso ad una società per poter organizzare una trasferta, condizione organizzativa resa oltremodo difficile per una società insulare, condizionata per gli spostamenti dalle prenotazioni e dagli orari dei traghetti. La gara quindi non si è disputata solo per tale disguido da attribuire parzialmente al ritardato recapitato del telegramma e parzialmente al tardivo inoltro ed alla mancata pubblicazione per tempo sul comunicato ufficiale e quindi bene ha fatto il Presidente del Comitato Regionale Lazio, utilizzando accortamente dei poteri concessigli dal regolamento, a richiamare gli atti annullando una decisione che appare sicuramente ingiusta. Deve invece essere disposta la disposizione della gara. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di ordinare la ripetizione della gara. Manda al Comitato Provinciale di Latina per gli adempimenti di conseguenza.
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