COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 75 del 23.3.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL S.S. COLLEFERRO CALCIO A 5 AVVERSO LA ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA E LA INIBIZIONE DEL DIRIGENTE DI MAMBRO ALESSANDRO FINO AL 16.2.2011 CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE E LA SQUALIFICA DELL’ALLENATORE DI MAMBRO ROBERTO FINO AL 28.2.2007 DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATA SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 28 DEL 16.2.2006 GARA ARTENA C5 – COLLEFERRO C5 DELL’11.2.2006 CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE C2

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 75 del 23.3.2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL S.S. COLLEFERRO CALCIO A 5 AVVERSO LA ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI COMPETENZA E LA INIBIZIONE DEL DIRIGENTE DI MAMBRO ALESSANDRO FINO AL 16.2.2011 CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE E LA SQUALIFICA DELL’ALLENATORE DI MAMBRO ROBERTO FINO AL 28.2.2007 DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATA SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 28 DEL 16.2.2006 GARA ARTENA C5 – COLLEFERRO C5 DELL’11.2.2006 CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE C2 La Commissione Disciplinare, visti gli atti ufficiali e letto il reclamo in epigrafe; sentita la società reclamante come da richiesta; assunto l’Arbitro a supplemento di rapporto; rilevato che la reclamante deduce l’ingiustizia di tutte le sanzioni adottate in quanto, a suo dire, non vi sarebbe stata alcuna violenta aggressione nei confronti del direttore di gara, ma solo accese proteste verbali nei suoi confronti, tanto che il referto medico prodotto dallo stesso, in allegato al referto, sarebbe fortemente sospetto in quanto rilasciato a distanza di otto ore dai fatti e da nosocomio lontano dal Colleferro ma vicino all’abitazione del direttore di gara; rilevato che il direttore di gara, oltre che a corroborare e confermare le già precise descrizioni dei fatti contenute nel referto, ha ulteriormente precisato che dopo i colpi ricevuti era riuscito a raggiungere la sua abitazione, pur dolorante, ma dopo poche ore, a causa dell’esacerbarsi dei postumi, era stato costretto a recarsi presso il più vicino ospedale ove veniva rilasciato il referto medico in atti; ritenuto che, oltre alla considerazione che il referto arbitrale ed i suoi allegati costituiscono fonte di prova privilegiata, ed il reclamo non contiene alcun serio elemento di contestazione materiale, il referto medico descrive lesioni obiettivamente rilevate dal sanitario di turno, quali le contusioni del capo e del ginocchio oltre che della regione dorsale, che sono assolutamente compatibili con gli occorsi così come descritti; ritenuto, altresì, che la gravità, violenza e modalità dell’aggressione, messa in atti da tesserati e da una persona non iscritta in distinta in modo proditorio, impedendo al direttore di gara sia di difendersi che di essere concretamente protetto da altri presenti, impongono un provvedimento, già adottato in altri casi analoghi, che inibisca alla società la disputa di ulteriori gare di campionato, non essendo ravvisabile nemmeno un segnale di seppur tardiva resipiscenza nell’atteggiamento tenuto nel procedimento disciplinare; considerate infine del tutto congrue le sanzioni irrogate ai tesserati DELIBERA Di respingere il reclamo confermando le sanzioni impugnate. La tassa reclamo va incamerata.
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