• Stagione sportiva: 2005/2006
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°63 del 19/04/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DEL SIG. GIAMMARINO ROBERTO, DIRIGENTE DELLA SOCIETA’ RENATO CURI ANGOLANA S.r.l., DEL SIG. DI FEDERICO ANTONIO, COLLABORATORE DELLA SOCIETA’ RENATO CURI ANGOLANA S.r.l. E DELLA SOCIETA’ RENATO CURI ANGOLANA S.r.l., I PRIMI DUE PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., ANCHE CON RIFERIMENTO ALL’ART. 40, COMMA 4, DELLE N.O.I.F. ED ALL’ART. 8, COMMI 2 E 9, C.G.S., LA SOCIETA’ RENATO CURI ANGOLANA S.r.l. PER RESPONSABILITA’ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 2, COMMI 3 E 4, DEL C.G.S. (DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE F.I.G.C. DEL 20.02.2006).
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°63 del 19/04/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DEL SIG. GIAMMARINO ROBERTO, DIRIGENTE DELLA SOCIETA’ RENATO CURI ANGOLANA S.r.l., DEL SIG. DI FEDERICO ANTONIO, COLLABORATORE DELLA SOCIETA’ RENATO CURI ANGOLANA S.r.l. E DELLA SOCIETA’ RENATO CURI ANGOLANA S.r.l., I PRIMI DUE PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., ANCHE CON RIFERIMENTO ALL’ART. 40, COMMA 4, DELLE N.O.I.F. ED ALL’ART. 8, COMMI 2 E 9, C.G.S., LA SOCIETA’ RENATO CURI ANGOLANA S.r.l. PER RESPONSABILITA’ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 2, COMMI 3 E 4, DEL C.G.S. (DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE F.I.G.C. DEL 20.02.2006).
Con atto del 20.02.2006 il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare il Sig. Roberto GIAMMARINO, Presidente della Società RENATO CURI ANGOLANA S.r.l., all'epoca dei fatti ed il Sig. Antonio DI FEDERICO, collaboratore della suddetta società, entrambi per violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., anche con riferimento all’art. 40, comma 4, delle N.O.I.F. ed all’art. 8, commi 2 e 9 del C.G.S., per aver contravvenuto ai doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva, avendo, in concorso tra loro, trattenuto illegittimamente un cartellino, fatto firmare al giovane calciatore Roberto FERRARI, senza depositarlo tempestivamente presso il Comitato locale competente, nonché, il secondo, per essersi rifiutato di rilasciare dichiarazioni di fronte al Collaboratore dell’Ufficio Indagini riguardanti il suddetto tesseramento senza fornire alcuna giustificazione.
Ha altresì deferito la Società RENATO CURI ANGOLANA S.r.l. per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 2, commi 3 e 4, del C.G.S., per gli addebiti contestati ai propri Presidente e Collaboratore.
Secondo la Procura Federale a tale contestazione inducono sia gli atti ufficiali, sia le dichiarazioni rese nel corso delle indagini, da cui risulta che i due soggetti deferiti, pur avendo fatto firmare nel luglio 2004 al giovane calciatore Roberto Ferrari ed ai suoi genitori il cartellino per la stagione sportiva 2004/2005, hanno provveduto a depositarlo presso il competente Comitato locale solo in data 4.02.2005, in tal modo trattenendo illegittimamente il detto cartellino e che, inoltre, il Sig. Antonio DI FEDERICO, pur a conoscenza dei fatti, si sarebbe rifiutato di rilasciare dichiarazioni sul detto tesseramento al Collaboratore dell’Ufficio Indagini della FIGC, senza addurre un legittimo impedimento.
Pervenuti gli atti in data 23.02.2006, con atto del 2.03.2006, la Commissione Disciplinare ha provveduto ad inviare la relativa contestazione ai predetti soggetti deferiti a mezzo di lettere raccomandate a.r., regolarmente recapitate come da avvisi di ricevimento in atti, comunicando per la data del 3.04.2006 lo svolgimento dell’udienza dinanzi a sé.
In data 27.3.2006 il Sig. Antonio DI FEDERICO ha fatto pervenire una memoria a firma del proprio legale con la quale ha chiesto il proprio proscioglimento per non aver commesso i fatti di cui alla contestazione, in ragione del fatto che, secondo gli accordi di collaborazione intercorsi con la Società Pol. Orsogna ed il suo Presidente, Sig. Alberto Tenaglia, verso la fine del mese di agosto del 2004 egli si sarebbe limitato a raccogliere le firme dei giovani calciatori, tra cui il Ferrari Roberto e dei propri genitori sui cartellini per poi consegnarli personalmente, all’inizio del mese di settembre 2004, al Sig. Alberto Tenaglia perché vi apponesse la propria firma ed il timbro della Società per il deposito presso il Comitato locale competente al tesseramento. Quando iniziarono le proteste dei genitori dei ragazzi che lamentavano la mancata consegna a questi ultimi del materiale di abbigliamento, si adoperava verso il citato Sig. Tenaglia per la lista di svincolo. Quest’ultimo, invece, in data 16.12.2004 provvedeva a restituirgli tutti i cartellini ed i relativi documenti accompagnatori nel medesimo stato in cui il DI FEDERICO glieli aveva consegnati nel settembre 2004, in tal modo rendendo palese la circostanza che i detti giovani calciatori, tra cui il Ferrari Roberto, avevano nel frattempo partecipato alle gare di campionato senza essere tesserati. Nell'immediatezza, quindi il DI FEDERICO provvedeva a riconsegnarli alla segreteria della Renato Curi Angolana per le procedure di tesseramento.
Per quanto attiene alla seconda contestazione, il DI FEDERICO ha rappresentato di non essere stato mai convocato formalmente dall’Ufficio Indagini, ma di aver ricevuto solo una telefonata da parte del genitore del calciatore Roberto Ferrari che lo convocava presso la propria abitazione per il giorno successivo perché lì si sarebbe recato un “signore” della Federazione.
All’udienza del 3 aprile 2006 sono comparsi il rappresentante della Procura Federale, il Sig. Di Federico Antonio personalmente, nonché l’Avv. Bucceroni per mandato da quest’ultimo rilasciato; il Sig. Roberto GIAMMARINO e la Società RENATO CURI ANGOLANA hanno fatto pervenire a mezzo fax nota a firma dell’Amm. Delegato E. Ciccarelli con la quale hanno ribadito le “…condizioni formulate e già in memoria agli atti…”.
Il Sig. Di Federico, invitato a rilasciare spontanee dichiarazioni, ha respinto gli addebiti riportandosi alle dichiarazioni già rese all’udienza del 30.01.2006, tuttavia precisando di aver ricoperto l’incarico di responsabile del settore “Berretti” “Juniores” e di non aver mai ricevuto formale comunicazione di recesso da parte della Società di appartenenza, né di aver mai ricevuto formale convocazione da parte dell’Ufficio Indagini della F.I.G.C..
Ritenuta chiusa l’istruttoria, si è proceduto alla discussione finale, nella quale il rappresentante della Procura ha chiesto per il Di Federico la sanzione della inibizione per anni 1 (uno) per la prima contestazione, nonché il proscioglimento dalla seconda contestazione, per il Giammarino la sanzione della inibizione per anni 1 (uno) e per la Società Renato Curi Angolana la sanzione dell’ammenda di € 500 per responsabilità oggettiva.
L’Avv. Bucceroni per il Di Federico ha chiesto il proscioglimento per entrambe le contestazioni, in subordine l’integrazione dell’attività istruttoria con audizione dei testi indicati nella memoria difensiva.
Va osservato preliminarmente che il presente procedimento trae origine da precedente deferimento, definito da questa Commissione Disciplinare con decisione del 30/01/2006, pubblicata sul C.U. n° 45 del 9/02/2006 e nella quale sono state definite le posizioni del Sig. Alberto Tenaglia, Vice Presidente della Società Pol. Orsogna, del calciatore Roberto Ferrari e della Pol. Orsogna, con conseguente dichiarazione di responsabilità degli stessi per aver, il primo, impiegato il calciatore Roberto Ferrari ancor prima del suo tesseramento, quest'ultimo, per aver sottoscritto due distinte richieste di tesseramento per la Società Pol. Orsogna e la Società Renato Curi Angolana.
Tanto necessariamente premesso, in relazione al presente procedimento osserva la Commissione Disciplinare che, in adesione alla richiesta del rappresentante della Procura Federale e della Difesa, il Di Federico deve essere prosciolto dalla seconda contestazione, in ragione del fatto che la Procura Federale non ha fornito la prova, né altrimenti risulta dalla documentazione in atti, dell’avvenuta formale convocazione del deferito da parte dell’Ufficio Indagini della F.I.G.C..
Altresì ritiene questa Commissione che il Di Federico debba essere prosciolto anche dalla prima contestazione. Infatti dagli atti risulta che il citato soggetto si è limitato esclusivamente a predisporre il cartellino e la documentazione necessaria ed a consegnarla al Presidente della Pol. Orsogna a cavallo tra i mesi di agosto e settembre 2004 in adempimento di accordi di collaborazione tra le due società, prodigandosi nel dicembre 2004 a riconsegnare cartellino e documentazione, nel frattempo restituitigli dal Presidente della citata Società che non aveva provveduto al deposito degli stessi presso il Comitato locale competente, alla Società Renato Curi Angolana perchè provvedesse a sua volta al tesseramento.
Nessun addebito può essere mosso quindi al Di Federico che nell'occasione ha agito con diligenza, lealtà e correttezza nell'adempimento delle sue funzioni di Collaboratore della Società Renato Curi Angolana, con conseguente assorbimento della ulteriore subordinata richiesta di audizione dei testi indicati nella memoria difensiva.
Ritiene questa Commissione, invece, provata la responsabilità del Sig. Roberto Giammarino che, nella sua qualità di Presidente della Renato Curi Angolana all'epoca dei fatti, ha omesso di vigilare e di svolgere la sua necessaria funzione di controllo sulla corretta gestione del cartellino del giovane calciatore Roberto Ferrari che, sottoscritto nel mese di agosto del 2004, è stato successivamente depositato al Comitato competente solo nella successiva data del 4.02.2005.
L'illegittimo comportamento tenuto dal proprio Presidente determina la conseguente e necessaria dichiarazione di responsabilità, seppur a titolo oggettivo, della Società Renato Curi Angolana.
Ritiene equo, pertanto, questa Commissione Disciplinare irrogare al Sig. Roberto Giammarino la sanzione dell’inibizione a svolgere mansioni comunque attinenti al gioco del calcio in seno alla F.I.G.C. per mesi sei ed alla Società Renato Curi Angolana S.r.l. la sanzione dell’ammenda di € 500,00 per responsabilità oggettiva.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di prosciogliere il Sig. Antonio DI FEDERICO da entrambi gli addebiti e di irrogare al Sig. Roberto GIAMMARINO la sanzione dell’inibizione a svolgere mansioni comunque attinenti al gioco del calcio in seno alla F.I.G.C. per mesi sei, nonché alla Società RENATO CURI ANGOLANA S.r.l. la sanzione dell'ammenda di € 500,00.
DISPONE
altresì, trasmettersi copia del presente provvedimento alla Presidenza Federale ed alla Procura Federale della F.I.G.C., nonché notificarsi copia dello stesso ai soggetti interessati.
Share the post "COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°63 del 19/04/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DEL SIG. GIAMMARINO ROBERTO, DIRIGENTE DELLA SOCIETA’ RENATO CURI ANGOLANA S.r.l., DEL SIG. DI FEDERICO ANTONIO, COLLABORATORE DELLA SOCIETA’ RENATO CURI ANGOLANA S.r.l. E DELLA SOCIETA’ RENATO CURI ANGOLANA S.r.l., I PRIMI DUE PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., ANCHE CON RIFERIMENTO ALL’ART. 40, COMMA 4, DELLE N.O.I.F. ED ALL’ART. 8, COMMI 2 E 9, C.G.S., LA SOCIETA’ RENATO CURI ANGOLANA S.r.l. PER RESPONSABILITA’ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 2, COMMI 3 E 4, DEL C.G.S. (DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE F.I.G.C. DEL 20.02.2006)."