COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 dell’ 29/3/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 6.3 DEFERIMENTO A CARICO DELLA SOCIETA’ AC LAGOPESOLE E DEL PRESIDENTE SIG. MAZZARELLA CARLO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 2 DEL C.G.S. (PROC. N. R.G. Disc 70/05-06). SEDUTA DEL 27.03.2006.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 68 dell’ 29/3/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 6.3 DEFERIMENTO A CARICO DELLA SOCIETA’ AC LAGOPESOLE E DEL PRESIDENTE SIG. MAZZARELLA CARLO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 2 DEL C.G.S. (PROC. N. R.G. Disc 70/05-06). SEDUTA DEL 27.03.2006. Con nota trasmessa in data 14.02.2006 prot. 1762, il Presidente del CR Basilicata deferiva a questa Commissione Disciplinare la soc. Lagopesole ed il suo presidente Mazzarella Carlo, perché, con comunicazione inviata in data 29.01.2006 al G.S. presso il CR Basilicata, il vice presidente del CRA (Comitato Regionale Arbitri) di Basilicata, Antonello Bevilacqua, segnalava un comportamento non conforme ai principi dettati dal CGS in occasione della gara Lagopesole-Real Tolve del 29.01.2006 da parte del tesserato Mazzarella Carlo, il quale si scagliava con violenza fisica nei confronti del vice presidente CRA Basilicata, successivamente ingiuriandolo e minacciandolo ripetutamente. Contestati ritualmente gli addebiti, fissata l’udienza dibattimentale, nella seduta del 27.03.2006, in assenza di note difensive di sorta e di richieste di audizione personale inviate a norma dell’art. 37 del CGS, il procedimento veniva discusso. Considerato che dalla segnalazione effettuata dal vice presidente del CRA emerge un comportamento sicuramente deprecabile e censurabile da parte del presidente della società Lagopesole e che detto comportamento ha assunto i caratteri del grave atto di violenza atteso la violenta spinta subita ed i riferiti dolori fisici riportati dal componente dell’AIA in seguito all’aggressione. Considerato, inoltre, che lo stesso tesserato reiterava detto atteggiamento mantenendo un comportamento minaccioso ed ingiurioso dei confronti del vice presidente CRA, tanto che lo stesso poteva lasciare l’impianto senza ulteriori danni grazie all’aiuto delle Forze dell’Ordine e che tale condotta costituisce grave violazione dell’art.1 del C.G.S. P.Q.M. La Commissione Disciplinare del CR Basilicata DELIBERA - di infliggere alla società Lagopesole 1951 l’ammenda di euro 300.00; - di inibire il signor Mazzarella Carlo fino a tutto il 31.12.2006. Il presente provvedimento va comunicato, a cura della Segreteria del CRB, alle parti interessate a norma dell’art. 31 – lettera e – del C.G.S.
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